- Saggio di mora all'8% dal 1 gennaio al 30 giugno 2022
- Obbligo di comunicazione del tasso per gli interessi di mora
- Misura del saggio e nullità della clausola
Saggio di mora all'8% dal 1 gennaio al 30 giugno 2022
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Con un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2022 (sotto allegato), viene resa nota la misura del saggio degli interessi da applicare nei primi sei mesi del 2022, ovvero dal 1 gennaio al 30 giugno 2022, in favore del creditore quando, nelle transazioni commerciali, i pagamenti vengono effettuati in ritardo.
Nel dettaglio, la misura degli interessi "per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 il tasso di riferimento é pari allo 0 per cento."
Detto tasso quindi è il medesimo del semestre precedente, che sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti (come previsto dall'art. 2 lettera e) del decreto n. 231/2002 restituisce un tasso dell'8,00%.
Ricordiamo che in relazione alle transazioni commerciali il tasso decorre automaticamente.
Obbligo di comunicazione del tasso per gli interessi di mora
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La notizia contenuta nel Comunicato del Ministero è conseguenza dell'obbligo sancito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/35/CE che ha avviato la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dovendosi intendere per transazioni commerciali "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo."
Il suddetto articolo 5, al comma 2, affida infatti al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di comunicare, pubblicandolo sulla Gazzetta ufficiale, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, il tasso di riferimento da applicare nel corso del primo semestre (in vigore dal primo gennaio dell'anno di riferimento) e nel secondo semestre (in vigore dal primo luglio).
Misura del saggio e nullità della clausola
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Ai sensi dell'articolo 5 di detto decreto, si dispone inoltre che gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ma che nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
Il tasso degli interessi infatti non può essere stabilito in una misura che risulta iniqua per il creditore, tanto è vero che la clausola contrattuale che dovesse stabilire un interesse di mora a discapito del creditore o non dovesse contemplare affatto la corresponsione di interessi di mora per il pagamento tardivo da parte del debitore, è nulla.
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Scarica pdf Comunicato Ministero delle Finanza 26/01/2022• Foto: 123rf.com