- Tirocinanti avvocati, parte la formazione
- Tirocinanti avvocati, requisiti della formazione
- Tirocinanti avvocati, durata dei corsi
Tirocinanti avvocati, parte la formazione
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Ai nastri di partenza i corsi obbligatori di preparazione all'esame di avvocato (art. 43 L. n. 247/2012) per gli iscritti nei registri dei praticanti avvocati successivamente al 1° aprile 2022. Come era stato stabilito dal decreto del Ministero della Giustizia 9 giugno 2020, n. 80 entreranno in vigore, dal 31 marzo 2022, così i tirocinanti potranno accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato soltanto dopo aver svolto la pratica forense e frequentato un corso di formazione.
Tirocinanti avvocati, requisiti della formazione
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La formazione dovrà contenere determinati requisiti, previsti dal DM 17/2018. In particolare i corsi dovranno essere organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati, dalle associazioni forensi giudicate idonee e dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali. I corsi sono accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.
Tirocinanti avvocati, durata dei corsi
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Altro requisito riguarda il fatto che siano di durata minima pari a 160 ore in 18 mesi, con frequenza obbligatoria per l'80%. Le lezioni on line sono possibili ma limitate a 50 ore totali e sono previste due verifiche intermedie e una finale, mediante test a risposta multipla. Nello specifico l'insegnamento comprende contenuti teorici e pratici, organizzati secondo modalità e orari idonei a non pregiudicare l'assistenza del tirocinante alle udienze né la frequenza dello studio professionale per la pratica. I docenti dei corsi sono scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.
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