- Modalità di riscossione dei contributi minimi
- Il contributo di maternità
- Pagamenti con PagoPA o F24
- Esonero contributivo
Modalità di riscossione dei contributi minimi
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Ecco le nuove modalità dei contributi minimi previdenziali obbligatoriamente dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, validi dall'anno corrente. La comunicazione arriva dalla direzione generale della Cassa forense.
La contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l'anno 2022 è stata rivalutata dal CdA, con delibera del 25 gennaio 2022, nella seguente misura: 2.945,00 euro contributo minimo soggettivo intero; 1.472,50 euro con riduzione del 50%; 736,25 euro con riduzione dell'ulteriore 50%. In particolare, informa la Cassa che le riduzioni riguardano i casi previsti dall' art. 25 comma 2 e art. 26 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione.
In attesa dell'approvazione da parte dei Ministeri competenti degli importi così quantificati, le prime tre rate del 28 febbraio, 30 aprile (lunedì 2 maggio) e 30 giugno saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione 2021 non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre 2022 sarà determinata a saldo e comprenderà anche la rivalutazione ISTAT dell'1,9%.
Il contributo di maternità
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Il contributo minimo integrativo anche per l'anno 2022 non è dovuto, a seguito della temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022, resta comunque dovuto il 4% sul Volume d'Affari Iva prodotto nell'anno 2022, da dichiarare nel Mod. 5/2023.
Sarà poi determinato dal Consiglio di Amministrazione e, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile per la scadenza del 30 settembre 2022.
Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2022 oppure tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione, se tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Nel caso in cui il pensionato non abbia ancora attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo utilizzando l'apposito modulo presente sul portale web della Cassa - sezione modulistica - contributi.
Pagamenti con PagoPA o F24
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Dal 2022 i contributi minimi obbligatori saranno riscossi esclusivamente tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24 (anche in compensazione con i crediti nei confronti dell'Erario) da utilizzare alle scadenze previste, che gli iscritti potranno direttamente generare accedendo al sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) tramite la sezione "Accessi Riservati - Posizione Personale - Pagamenti - contributi minimi 2022 scadenze ordinarie".
Esonero contributivo
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Nel caso degli iscritti ammessi all'esonero contributivo per l'anno 2021 (D.M. 82/2021) che avessero somme già versate per tale anno da portare in compensazione con il 2022 (casistica che riguarda circa 2.300 avvocati) verranno inviate istruzioni specifiche per il pagamento dell'eventuale residuo (in rata unica entro il 1/10/2022), tramite pec personalizzate che saranno spedite entro la metà del mese di marzo 2022. La Cassa infine ricorda che, per ulteriori informazioni e approfondimenti, si invita a consultare il sito www.cassaforense.it, ovvero a contattare l'Information Center al numero 06/51.43.53.40. Da domani, venerdì 18 febbraio, saranno disponibili gli avvisi di pagamento.
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