Il decreto riguarda anche l'aggiunta di una certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo per i soggetti provenienti da uno Stato estero; l'utilizzo dell'ultima versione dell'applicazione messa a disposizione dal ministero

Verifica obbligo vaccinale, le novità

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Aggiornate le modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass. A stabilirlo è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo. Tre articoli e nove allegati sul sito del Ministero della salute. Nello specifico il provvedimento stabilisce una nuova validità del green pass in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario; l'aggiunta di una certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni); l'utilizzo dell'ultima versione dell'applicazione messa a disposizione del Ministero della Salute, per la verifica dei green pass.

Green Pass, ecco quanto dura

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Per quanto riguarda il green pass, in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di 540 giorni. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde con validità tecnica di ulteriori 540 giorni, dandone comunicazione all'intestatario.

Soggetti provenienti dall'estero

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In caso di soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la modalità di verifica per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta, una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare.

La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.

Verificatori del green pass

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Nel provvedimento infine viene chiarito che i verificatori devono utilizzare l'ultima versione dell'applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l'ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni. I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde solo nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni.


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