- Tirocini, le sanzioni nella legge di bilancio
- Indennità di partecipazione
- Ricorso fraudolento al tirocinio
Tirocini, le sanzioni nella legge di bilancio
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Potranno essere applicate da subito le nuove sanzioni sui tirocini introdotte dalla legge di bilancio 2022. I chiarimenti arrivano dalla nota dell'ispettorato nazionale del lavoro n. 530/2022 (in allegato). Le sanzioni riguardano nello specifico il mancato riconoscimento di congrua indennità (da 1.000 a 6.000 euro) e per utilizzo fraudolento del tirocinio (ammenda di 50 euro a tirocinante/giorno). Per le altre servirà aspettare la fine di giugno, quando arriveranno le leggi regionali dopo le linee-guide da approvare entro fine giugno. È stato stabilito che in caso di condotta fraudolenta del datore di lavoro (che impiega tirocinanti come dipendenti o in sostituzione degli stessi), il tirocinante potrà richiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Per l'Ispettorato solo il tirocinante potrà valutare questo tipo di richiesta. Ai tirocinanti, infine, si applicano le stesse tutele dei dipendenti in materia di sicurezza lavoro.
Indennità di partecipazione
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Per quanto riguarda l'indennità di partecipazione «la mancata corresponsione dell'indennità comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689", troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi».
Ricorso fraudolento al tirocinio
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Dal primo gennaio 2022 il «tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente», insieme alla relativa sanzione: «se il tirocinio è svolto in modo fraudolento (…), il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale». Si tratta di disposizioni che introducono precetti da ritenersi immediatamente operativi. In tal senso, al fine di valutare l'uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018.
Per valutare l'uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro (impiego del tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente), precisa l'Inl, si fa riferimento per ora alle norme regionali vigenti e alle istruzioni già fornite nella circolare n. 8/2018. Trattandosi di sanzione penale punita con pena pecuniaria, aggiunge l'Inl, si applica la «prescrizione obbligatoria».
Scarica pdf nota INL 530/2022• Foto: 123rf.com