Fatto colposo? No. Per il tribunale di Lecce è integrato il delitto di uccisione di animali previsto e punito dall'art. 544 bis c.p.

Delitto di uccisione di animali

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Con sentenza del Tribunale di Lecce, II^ Sezione Penale, in composizione monocratica, del 23 marzo 2022, l'imputato conducente del veicolo che investiva il povero cane, veniva condannato per il delitto di uccisione di animali, previsto e punito dall'art. 544 bis c.p., alla pena della reclusione di anni 2 e al risarcimento del danno in favore delle Associazioni protezionistiche costituite parti civili (Enpa, Tutela Ambiente e Impronta).

Grazie alle telecamere presenti sulla zona di riferimento ed accurata istruttoria è stato provato che il conducente aveva investito volutamente un cane dormiente su una piazzola del paese. Nell'istruttoria è stato sentito, in qualità di consulente tecnico, un ingegnere informatico che ha esposto relative osservazioni in merito al video, provando l'effettiva dinamica dei fatti dalla quale emergeva la volontà diretta del reo a investire in pieno l'animale tanto da procedere, dopo il fatto, con una manovra di retromarcia.

Nessuna circostanza attenuante

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Nessuna circostanza attenuante nella determinazione della pena: come si legge nella sentenza, "L'orientamento nomofilattico ha di recente ribadito come la valutazioni riguardo alle concessioni delle generiche esprima un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purchè il Tribunale motivi riguardo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti preponderati; in particolare non può essere apprezzato esclusivamente lo stato di incensuratezza che di per sé non rileva e comunque retrocede rispetto ad ulteriori elementi di valutazione, quale le modalità della condotta criminosa. Di recente la Suprema Corte ha precisato che le circostanze attenuanti generiche non si possono presumere e devono essere giustificate da elementi positivi (Sez. III n. 2207/2020)."

Nella suindicata sentenza viene sottolineata, in premessa, l'importanza di tutelare gli animali essendo lo Stato Italiano membro dell'Unione Europea che, sulla base del Trattato dell'Unione stessa, considera gli animali come esseri senzienti e non cose.

Ancora, la tutela degli animali in Costituzione è espressione normativa della tendenza di uno Stato democratico a prestare particolare attenzione alla tutela degli indifesi, anche gli animali.

I precedenti

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Non è la prima volta che casi di questo tipo vengono affrontati in ambito giudiziario.

Nel 2017, OIPA Italia Odv ha partecipato, come parte civile, in un procedimento penale per uccisione di un cane di nome "Spillo", avvenuta per investimento stradale: anche in questo caso, grazie alla presenza di una telecamera sul luogo del delitto, è stato provato che il conducente di un mezzo della raccolta rifiuti aveva intenzionalmente "puntato" e investito un innocente cane.

Il procedimento in primo grado si è concluso con sentenza del Tribunale Penale di Foggia, in composizione monocratica, n. 2995/2017 depositata il 02.01.2018, passata in giudicato, di condanna alla pena di 6 mesi di reclusione, pena sospesa, al risarcimento patito dalla parte civile OIPA e al rimborso delle relative spese di costituzione.

Reati contro gli animali puniti con pene troppo esigue

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OIPA ricorda che i reati contro gli animali sono puniti con pene troppo esigue, rappresentando queste condotte una forma di pericolosità sociale: le sanzioni vanno inasprite, affinché siano un vero deterrente contro il maltrattamento di esseri indifesi.

Auspichiamo che il legislatore metta mano all'attuale impianto normativo predisponendo pene più severe e nuove figure di reato per tutelare gli animali, esseri senzienti, anche alla luce della tutela prevista nella Carta Costituzionale.

Avv. Claudia Taccani

Responsabile Sportello Legale OIPA Italia Odv

www.oipa.org


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