- Maxisanzione, il vademecum dell'Inl
- Maxisanzione, ambito di applicazione
- Maxisazione e collaborazioni occasionali ex art. 2222 c.c.
- Sanzioni
Maxisanzione, il vademecum dell'Inl
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Con la nota numero 856 del 19 aprile 2022 (in allegato), l'Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce un vademecum aggiornato sull'applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso di cui all'art. 3 del DL n. 12/2002, specificandone l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo.
Nel caso in cui la prestazione occasionale sia assimilabile al rapporto subordinato e rimanga sconosciuta all'Inps, per via della mancata comunicazione preventiva, scatta la maxi sanzione prevista per il lavoro nero. Il datore di lavoro deve trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, specifici dettagli sul rapporto di lavoro. Se ci sono irregolarità saranno applicate le sanzioni previste per il lavoro nero, già stabilite nel 2015 e graduate per fasce a seconda della durata del comportamento illecito.
Maxisanzione, ambito di applicazione
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Per quanto riguarda l'ambito di applicazione: i datori di lavoro privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa, ad esclusione del datore di lavoro domestico. Tale esclusione "non opera nel caso in cui il datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attivita? imprenditoriale o professionale" (cfr. ML circ. n. 38/2010).
Dunque il lavoratore assunto come domestico (quindi per finalita? esclusivamente riferite alle necessita? private e familiari del datore di lavoro in veste di privato cittadino) e rispetto al quale sono stati altresi? posti in essere gli adempimenti di formalizzazione di un rapporto di lavoro domestico, ivi compresa la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, resta comunque un lavoratore in "nero" nell'ipotesi in cui venga impiegato in attivita? d'impresa o professionale facente capo al medesimo datore di lavoro (cfr. ML lett. circ. n. 8906/2007).
Tra i datori di lavoro privato anche gli enti pubblici economici tenuti alle comunicazioni ex art. 9 bis del D.L. n. 510/1996 secondo la tempistica ivi prevista.
I medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento alle ipotesi di utilizzo di prestazioni rese in regime di Libretto Famiglia che non risultino conformi al disposto dell'art. 54-bis, comma 6 lett. a), del D.L. n. 50/2017. Secondo tale disposizione le persone fisiche che non esercitano attivita? d'impresa o professionale nonche? le societa? sportive di cui alla L. n. 91/1981, tramite Libretto Famiglia, possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali entro determinati e tassativi limiti economici.
Mediante il Libretto Famiglia, ai sensi del comma 10 dell'art. 54-bis, l'utilizzatore puo? remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita?;
- insegnamento privato supplementare;
- attivita? degli "steward" negli impianti sportivi, di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, limitatamente alle societa? sportive di cui alla L. n. 91/1981.
L'utilizzatore del Libretto di famiglia deve provvedere a comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche? ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
Tanto premesso, la maxisanzione andra? applicata anche nelle ipotesi in cui il prestatore, impiegato mediante Libretto Famiglia - pur correttamente gestito mediante la piattaforma INPS - venga di fatto adibito in attivita? diverse da quelle previste dall'art. 54-bis non rientranti, quindi, in nessuna delle categorie che legittimano l'utilizzo del Libretto Famiglia.
Dal punto di vista oggettivo, l'illecito e? integrato dai seguenti requisiti:
- mancanza della comunicazione preventiva di assunzione: il datore di lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto;
- subordinazione: il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall'applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell'ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l'essenziale requisito della subordinazione. Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all'ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede una comunicazione ex art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965.
In termini generali e ad ulteriore precisazione di quanto affermato dal Ministero del lavoro con circ. n. 38/2010, occorre sottolineare che la maxisanzione non puo? trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione essendo comunque necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione. Tale indice non puo? darsi per accertato ma va debitamente ed accuratamente dimostrato (cfr. ML circ. n. 38/2010 e lett. circ. n. 10478/2013).
Maxisazione e collaborazioni occasionali ex art. 2222 c.c.
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Ai sensi dell'art. 2222 c.c., il contratto d'opera e? quel contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Tra le parti sorge un'obbligazione di risultato, posto che la causa contrattuale e? insita nel legame sinallagmatico tra il compimento di un'opera o un servizio e un corrispettivo e pertanto, deve potersi agevolmente individuare un risultato concretamente apprezzabile, al cui raggiungimento mira il committente.
A tale fondamentale requisito si accompagna il rischio economico posto in capo al lavoratore autonomo del mancato raggiungimento dell'opera o del servizio richiesto. Solo ove tale risultato sia compiutamente raggiunto, secondo gli accordi precedentemente pattuiti, il lavoratore autonomo avra? diritto al proprio compenso, indipendentemente dall'impegno e dal lavoro comunque profuso.
Caratteri essenziali della collaborazione autonoma occasionale sono pertanto: a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
b) assenza di vincolo di subordinazione;
c) occasionalita? della prestazione (carattere episodico della stessa);
d) corresponsione di un corrispettivo.
La collaborazione genuina e? legata, pertanto, all'accertamento in concreto dei suddetti requisiti, con particolare riguardo all'insussistenza dei tradizionali indici sintomatici della subordinazione e all'occasionalita? della prestazione, intesa come assenza dei requisiti della professionalita? e della prevalenza (INL nota n. 5546/2017). Tale verifica potra? fondarsi, oltre che sulla base della documentazione acquisita in corso di accesso, anche sulle dichiarazioni testimoniali "incrociate" raccolte nel corso delle indagini.
Esclusa la natura autonoma della prestazione e accertata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, occorrera? verificare che la prestazione risulti sconosciuta alla P.A. dovendosi, in caso contrario, procedere alla riqualificazione del rapporto.
A tale riguardo assume peculiare rilevanza l'obbligo di comunicazione preventiva di tali prestazioni all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, introdotta all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 da parte dell'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021).
A fronte di tale novita?, la maxi-sanzione potra? trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreche? la prestazione sia riconducibile nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati gia? assolti, al momento dell'accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura "sommersa" della prestazione.
In tal senso occorrera? verificare, ad esempio, il versamento della ritenuta d'acconto del 20% mediante modello F24 ovvero la circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del committente. Tali adempimenti dovranno essere assolti preventivamente rispetto all'accertamento ispettivo e riconducibili alla prestazione oggetto di verifica. (cfr. ML nota n. 16920/2014; circc. n. 33/2009 e n. 38/2010).
A tali documenti occorre aggiungere la Certificazione Unica, relativa ai compensi corrisposti per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che il committente, in veste di sostituto d'imposta, deve trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate, ex art. 4 del D.P.R. n. 322/1998. Va ricordato che la Comunicazione Unica, oltre ad essere trasmessa all'Agenzia delle entrate, deve altresi? essere consegnata direttamente al lavoratore e, a differenza del 770, riporta i dati anagrafici del lavoratore, oltre ai compensi corrisposti e all'indicazione delle trattenute operate. Tali elementi risultano indispensabili per verificare che i versamenti fiscali siano stati effettivamente eseguiti a favore di quel determinato lavoratore.
Oltre agli adempimenti fiscali andranno verificati, eventualmente, anche quelli di natura previdenziale. Si ricorda, infatti, che con il superamento della soglia dei 5.000 euro annui, in relazione ai compensi superiori a tale soglia il committente e? altresi? tenuto al versamento della relativa contribuzione alla Gestione separata INPS.
L'assolvimento di uno o piu? di tali obblighi, anche in assenza di comunicazione preventiva, comportera? quindi la semplice riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi nonche? con la eventuale adozione della diffida accertativa per la tutela della posizione retributiva del lavoratore.
In presenza della comunicazione preventiva, infine, e? sempre esclusa l'applicazione della maxisanzione ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.
Le prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, adibiti nel settore dell'edilizia alle attivita? di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore e simili, per le quali sussistono i requisiti della subordinazione non sono soggette a maxisanzione per lavoro "nero" ma all'impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro (cfr. ML circ. n. 16/2012).
In tal caso, oltre ai recuperi contributivi a carico del committente, andranno applicate le sanzioni amministrative per mancata consegna della dichiarazione di assunzione (art. 4-bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000), l'omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 9-bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/1996) nonche? le omesse registrazioni sul libro unico del lavoro (art. 39, comma 7, D.L. 112/2008) trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non soggetto "a priori" a registrazioni sul libro unico del committente. Inoltre, andranno applicate anche le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
Diversamente, laddove il lavoratore risulti iscritto nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane per un'attivita? estranea al settore dell'edilizia, non potendosi inquadrare il fenomeno nell'ambito di una riqualificazione, andra? applicata, oltre alle sanzioni in materia di salute e sicurezza, anche la maxisanzione per lavoro "nero", con esclusione, prevista dalla norma, delle sanzioni amministrative sopra richiamate, in materia di dichiarazione di assunzione, comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.
Tale ultimo principio andra? applicato anche a settori diversi dall'edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane venga impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un'attivita? non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione.
Sanzioni
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La sanzione, a seguito dell'intervento normativo del 2015, e? stata graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito. La sanzione cosi? determinata e? stata inoltre aumentata del 20% ai sensi dell'art. 1, comma 445 lett. d), della L. n. 145/2018. Attualmente la sanzione e? quindi determinata come di seguito:
- da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
In forza dell'art. 3, comma 3-quater, le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:
- lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998;
- minori in eta? non lavorativa (cioe? coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell'obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019).
La legge di bilancio 2019 ha altresi? previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).
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