- Misure compensative e dispensative candidati Dsa
- Responsabile inserimento lavorativo aziendale
- Finalità della legge 170/2010
Misure compensative e dispensative candidati Dsa
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Grazie all'approvazione della legge n. 25/2022 (conversione in legge del decreto Sostegni Ter), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2022, da alcune settimane le persone con disturbi specifici d'apprendimento (DSA) possono avvalersi delle misure compensative e dispensative anche nel contesto del sistema privato del mercato del lavoro.
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È quanto previsto dal nuovo intervento legislativo che all'art. 7, comma 2-ter e 2-quarter (emendamento proposto dalla Vicepresidente del Senato, avv. Anna Rossomando) ha stabilito quanto segue:
«2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe, o comunque che assicurino una tutela non inferiore a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego».
Di conseguenza le aziende sono obbligate ad applicare le misure compensative e dispensative ai candidati con DSA, diagnosticati secondo le norme vigenti, che ne faranno espressa richiesta, sia in fase di selezione e reclutamento in azienda sia nel corso dell'intera progressione di carriera.
Responsabile inserimento lavorativo aziendale
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Le imprese per assicurare il raggiungimento della piena inclusione e valorizzazione anche delle persone con DSA, affideranno tale specifica funzione al responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, che dovrà aver maturato specifica formazione anche in tema di DSA.
Tale provvedimento consente finalmente di colmare una grave lacuna legislativa della legge n. 170/2010 che, 12 anni fa nel riconoscere per la prima volta i DSA e introdurre le misure compensative e dispensative a scuola e all'università, aveva omesso di prevederne la loro applicabilità anche nel contesto del mercato del lavoro, che di conseguenza fino a poche settimane fa ne vietava l'utilizzo, nonostante le finalità della legge si estendessero oltre l'ambito formativo.
Finalità della legge 170/2010
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Infatti, tra le finalità ritroviamo:
- garantire il diritto all'istruzione;
- favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Per attuare tali finalità sono state introdotte a favore delle persone con DSA una serie di misure di supporto (compensative e dispensative), dirette a creare le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare.
Si tratta di strumenti che hanno lo scopo di riequilibrare la condizione di svantaggio in cui incolpevolmente vengono a trovarsi gli individui con DSA, in quanto l'adozione di tali misure consente di evitare a questi ultimi situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dai disturbi.
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