Irragionevolezza della norma sull'obbligo vaccinale alla luce del recente provvedimento del tribunale di Padova

1. Il Tribunale di Padova[1] con provvedimento datato 28 aprile 2022 conclama, sul fatto notorio che "Lo stesso Ministero della Salute, inoltre, dichiara tassativamente falsa (cd fake news) l'affermazione secondo cui "Se ho fatto il vaccino contro Sars-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri" (https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp) smentendo quanto detto dal governo, dal CTS e dai media[2], che l'obbligo vaccinale imposto ai lavoratori non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge: quello di preservare la salute degli ospiti e dei pazienti delle strutture sanitarie.

1.1. Da ciò discende l'irragionevolezza della norma di obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 3 Cost. e l'inutile aggravio della spesa di finanza pubblica che reclama a gran voce l'intervento della Corte dei Conti.

1.2. Nessun dubbio che il tampone accerti l'inesistenza della malattia ed in la garanzia fornita dal tampone è senz'altro relativa ma quella data dal vaccino è pari a zero.

2. L'art. 32 Cost. racchiude una molteplicità di significati:

- il diritto all'integrità psico-fisica e a vivere in un ambiente salubre;

- il diritto alle prestazioni sanitarie, alle cure gratuite per gli indigenti;

- il diritto di non ricevere trattamenti sanitari, se non di carattere obbligatorio, volti a tutelare non già solo il destinatario, ma soprattutto la collettività, come avviene nel caso delle vaccinazioni non sperimentali o degli interventi effettuati per la salute mentale ed evitare eventi avversi[3].

- in punta di diritto e soprattutto sulla base del III comma articolo 32 Costituzione la legge non può superare i limiti della persona umana e la legge sul consenso informato consente il diritto al diniego di una cura e/o revoca di un precedente consenso dato.

2.1. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il diritto alla salute/diritto all'autodeterminazione terapeutica, può trovare limitazione solo nei casi in cui sia necessario tutelare l'interesse della collettività, poiché, in caso contrario, ogni persona è libera di decidere se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, anche a costo di conseguenze letali.

2.1.1. A riprova di ciò la Corte Costituzionale nella sentenza n. 114/1998 afferma "Questa Corte non intende certo escludere che il sindacato sulla costituzionalità delle leggi, vuoi per manifesta irragionevolezza vuoi sulla base di altri parametri desumibili dalla Costituzione, possa e debba essere compiuto anche quando la scelta legislativa si palesi in contrasto con quelli che ne dovrebbero essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza alla realtà delle situazioni che il legislatore ha inteso definire".

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, non appare manifestamente infondato il dubbio che l'introduzione dell'obbligo vaccinale per i lavoratori costituisca una misura inidonea - e, quindi, irragionevole ex art. 3 Cost. - a raggiungere lo scopo che si prefigge: evitare la diffusione del virus nell'ambiente di lavoro.

2.1.2. La norma censurata viola l'art. 3 Cost., poiché, allo scopo di evitare la diffusione del virus, impone al lavoratore un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del suo diritto all'autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost., nonché del suo diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost., prevedendo la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale: obbligo che non si pone in necessaria correlazione con la finalità di evitare il contagio e di tutelare la salute dei terzi (salute pubblica).

Il bilanciamento tra i diritti costituzionali coinvolti, è stato operato dal legislatore, che pure gode di ampia discrezionalità, in maniera manifestamente irragionevole rispetto alla finalità perseguita.

2.1.3. Anche dal punto di vista del diritto dell'Unione europea (applicabile sia ai sensi dell'art. 53 della legge n. 234/2012 e del regolamento Ue n. 953/2021, sia perché la materia giuslavoristica costituisce un settore sostanzialmente armonizzato, coinvolgendo il principio della libera circolazione del lavoratore di un altro Stato dell'Unione, sicché la cit. disciplina nazionale appare di sicuro interesse unionale transfrontaliero; cfr. sentenza CGUE 5.12.2006 nei procc. riuniti C-94/04 e C-202/04, sentenza 30.03.2006 in C-451/03, ordinanza 17.02.2005 in C-250/03), la normativa italiana che sospende dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, viola anche il principio di proporzionalità sancito dall'art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, secondo cui "eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta (tra cui il diritto di lavorare di cui all'art. 15 della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui" (v. anche l'art. 5 del Trattato sull'Unione europea e protocollo n. 2, versione consolidata come modificata dall'articolo 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in G.U. n. 185 del 8-8-2008 - suppl. ordinario n. 188).

2.1.4. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione, il rispetto del principio di proporzionalità presuppone l'adempimento di tre condizioni cumulative: attitudine, necessità e proporzionalità in senso stretto.

Per attitudine, si intende l'idoneità della misura a perseguire la finalità prefissata. La condizione di necessità esige che la misura presa costituisca l'opzione arrecante il minor pregiudizio possibile agli interessi in causa. Infine, il sacrificio imposto dalla stessa deve poter essere ragionevolmente esigibile (v. ad esempio CGUE sez. grande, 8.03.2022, in C-205/20; sez. I, 21 luglio 2011, in C2/10; sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-12/00; e sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-14/00).

Nella specie, la disciplina italiana, che sospende drasticamente dal lavoro e dall'intera retribuzione il lavoratore che non intende vaccinarsi, senza prevedere soluzione alternativa o intermedia, viola il principio di proporzionalità sotto tutti e tre i profili, perché non è necessaria né raggiunge lo scopo di evitare il contagio[4], ed impone al lavoratore un sacrificio all'evidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dell'unico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (v. anche quesito n. 4 della domanda di pronunzia pregiudiziale di cui all'ordinanza 7-17.12.2021 pronunziata dal GL di Padova nel proc. n. 1953/2021: "Dica la Corte di giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l'eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità").

L'obbligo vaccinale, oltre ad apparire irragionevole e sproporzionato, è anche contrario all'art. 32 Cost., poiché, come visto, non previene il contagio e non tutela quindi la collettività (nella specie, i soggetti fragili), finendo col violare il diritto all'autodeterminazione terapeutica sancito dal precetto costituzionale.

2.2. Nel caso di specie[5] è chiaro che la vaccinazione è imposta al lavoratore non a tutela della salute propria, ma di quella altrui (in particolare, quelle delle persone "fragili" della struttura, in gergo "ospiti" o "pazienti dell'Ospedale"), come del resto precisa anche il cit. comma 1 dell'art. 4, richiamato dal primo comma dell'art. 4 bis ("al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza…").

2.3. Può considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri[6] (il vaccino non impedisce al vaccinato di contagiarsi, ricontagiarsi e ricontagiare [7]; Paul Elias Alexander, epidemiologo di fama mondiale, ha definito "permeabili" i vaccini per SARS-CoV-2: non fermano l'infezione e consentono la fuga immunitaria. O non sono neutralizzanti, o perdono la capacità neutralizzante molto rapidamente. "Questi vaccini mostrano che più una nazione è vaccinata, più problemi ha in termini di aumento delle infezioni. Non proteggono adeguatamente e i dati sono chiari sul fatto che i vaccinati possono trasmettere il virus.)[8]".

2.3.1. è notorio che l'approccio vaccinale[9], introdotto sul presupposto dello stato di eccezione/emergenza/necessità, è avvenuto senza idoneo tampone pre vaccinale volto a garantire l'individuazione del soggetto sano, di quello con Co.Vi.D. (sintomatico o asintomatico), di quello guarito con immunità naturale e la genuinità della cartella clinica del somministrato, rendendo critica l'efficacia vaccinale e favorendo le reinfezioni.

2.3.2. Con i virus a RNA a catena singola, non solo è difficile ottenere l'immunità di gregge, ma sono proprio i vaccini a indurre le più pericolose varianti: lo si è visto nel Regno Unito e in Israele.

2.4. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l'esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute (v. https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1), nonostante l'avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall'inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l'11.01.2022. Come emerge dal "REPORT ESTESO ISS (Istituto Superiore di Sanità, ndr) COVID-19: SORVEGLIANZA, IMPATTO DELLE INFEZIONI ED EFFICACIA VACCINALE Aggiornamento nazionale 19 gennaio 2022 - ore 12:00 DATA PUBBLICAZIONE: 21 GENNAIO 2022. Versione 2 3 del 23/01/2022" (v. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianzaintegrata-COVID19_19-gennaio-2022.pdf).

2.5. L'obbligo vaccinale imposto ai lavoratori non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: è qui l'irragionevolezza della norma ai sensi dell'art. 3 Cost.

2.6. Lo stesso Ministero della Salute, inoltre, dichiara tassativamente falsa (cd fake new) l'affermazione secondo cui "Se ho fatto il vaccino contro Sars-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri" (https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp).

2.7. E' assodato che il mero fatto che un lavoratore si sia sottoposto al vaccino, non garantisce che egli non contragga il virus e che quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui ivi viene a contatto (pazienti e/o ospiti della struttura sanitaria). Di qui, come detto, il dubbio sulla ragionevolezza dell'imposizione dell'obbligo vaccinale in questione: imposizione non idonea "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza".

2.8. Come dimostra la comune esperienza, il metodo attualmente più sicuro per impedire che un lavoratore contagi le altre persone presenti sul luogo di lavoro, è quello di avere la ragionevole certezza che egli non sia infetto.

3. Ragionevole certezza che può essere data dalla sottoposizione periodica del lavoratore al "tampone" (indifferentemente, test molecolare, test antigenico da eseguire in laboratorio, test antigenico rapido di ultima generazione, v. https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia no&id=244#7 ; data ultima verifica: 4 aprile 2022), che garantisce, sia pure solo temporaneamente, che egli, nei successivi 2-3 giorni in cui si reca al lavoro, non abbia contratto il virus.

4. In ragione di ciò appare con ragionevole certezza (oltre ogni ragionevole dubbio) che il lavoratore sospeso per mancata vaccinazione ha il diritto di riprendere immediatamente il lavoro ed ha il diritto di ricevere la retribuzione e gli oneri accessori come prescrive il CCNL e la Costituzione.


[1] https://www.eventiavversinews.it/wp-content/uploads/2022/05/Tribunale-di-Padova-Sez.-Lavoro-28.4.22.pdf

[2] Frase che smentisce quanto detto dal Consiglio dei Ministri e dal C.T.S.: "due settimane di lockdown e, poi, torneremo ad abbracciarci, hashtag andrà tutto bene, due mesi per abbassare la curva, chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate, in estate non dobbiamo abbassare la guardia, ad ottobre richiudiamo tutto per salvare il natale, chiudiamo il natale per salvare la pasqua, le mascherine chirurgiche non servano il virus penetra attraversa la garza, portate le mascherine chirurgiche arrivano i vaccini una dose sarà sufficiente, astrazeneca solo per gli anziani, i vaccini vanno conservati a -80 gradi non si possono mischiare e scadono dopo sei mesi, vacciniamo anziani e fragili e ne siamo fuori, mettiamo i colori alle regioni per salvare la campagna vaccinale, astrazeneca anche per gli under 18, Johnson & Johnson basta una dose, Astrazeneca è pericoloso va ritirato, va bene pure mischiare i vaccini, va bene pure conservare a - 15 gradi, una dose non basta serve il richiamo, astrazeneca non è pericoloso può riprendere la campagna vaccinale, due dosi non sono sufficienti a dare una immunità a vita, occorre vaccinare il 60% della popolazione, occorre vaccinare l'80% della popolazione, serve un lascia passare vaccinale, occorre vaccinare il 90% della popolazione, occorre un lascia passare il green pass fino al 31 dicembre 2021, due dosi non danno l'immunità a vita ci vuole la terza dose dopo dodici mesi, terza dose non serve a tutti è necessaria solo per gli immuno depressi, anche per gli anziani, la terza dose per tutti, dopo 180 giorni diminuisce l'efficacia della seconda dose il green pass durerà nove mesi, la terza non prima di sei mesi, la terza dose entro cinque mesi dalla seconda dose"Misure adottate dal 1.04.2021 ed inasprite il 21.11.2021"Grazie ad una evidenza scientifica che è avvenuta abbastanza di recente (dichiarazione Presidente del Consiglio).

[3] https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze-tech/31441581/vaccino-covid-reazioni-demenza-tumori-morti-improvvise.html

[4] È notorio che il soggetto vaccinato può contagiare, ricontagiare e ricontagiarsi.

[5] https://www.eventiavversinews.it/wp-content/uploads/2022/05/Tribunale-di-Padova-Sez.-Lavoro-28.4.22.pdf

[6] https://www.eventiavversinews.it/wp-content/uploads/2022/05/Tribunale-di-Padova-Sez.-Lavoro-28.4.22.pdf

[7]https://www.epicentro.iss.it/vaccini/VacciniCosaSono

[8] 1 https://www.lifesitenews.com/opinion/the-original-antigenic-sin-how-the-vaccines-might-be-making-covid19-worse/?utm_source=telegram

[9] - senza tenere conto dei farmaci esistenti, di quelli che sono stati approvati come cure alterative[9];

- senza tenere conto che i manuali di immunologia sconsigliano la vaccinazione durante la pandemia[9] perché i coronavirus danno immunità scarsa e transitoria, quando la danno. Come bene afferma il dott. Citro nella sua relazione al senato[9] "I virus a RNA a catena singola non sono vaccinabili. A questo gruppo appartengono i coronavirus, certi flavivirus (Dengue), RSV, HIV, Ebola, Zika… Non si possono vaccinare poiché la loro instabilità genetica determina continue mutazioni (quasispecie1), che ostacolano la produzione di vaccini, mettono ad alto rischio di complicanze (ADE), non funzionano e causano vaccinoresistenza. La formazione di mutanti è in letteratura anche per SARS-CoV-2. Le quasispecie possono essere indotte anche da vaccini tradizionali (virus attenuati), ma in quelli anti SARS-CoV-2, ingegnerizzati a partire dalle sequenze per la spike, le quasispecie sono ancora più frequenti,

- in assenza di farmacovigilanza attiva,

- sulla base della sola farmacovigilanza passiva;

- senza tenere conto degli eventi avversi;

- escludendo tra le cause di decesso gli eventi maturati dopo le due settimane dalla vaccinazione;

- sulla affermazione poi smentita dell'efficacia della copertura "una dose e basta, due dosi e ..., - - in assenza di un criterio valido per escludere l'immunità naturale,

- senza indicare il motivo per cui i sanitari asintomatici non sono stati monitorizzati nei reparti in cui operano,

- senza indicare il motivo per cui dal 1997 ad oggi hanno tolto i posti letto nelle strutture sanitarie,

- senza indicare il motivo per cui le cure esistenti dal 2009 come terapia CRApu non sono state utilizzate dalla scienza Ufficiale ed altro ancora.


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