- Protezione dei dati
- Quali sono i punti di contatto tra protezione dei dati e violenza?
- La sentenza della Cassazione 4690/2021
Protezione dei dati
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Purtroppo, quasi ogni giorno sentiamo parlare di uomini che violentano donne. Più della metà dei casi avvengono tra le mura domestiche, e a commettere questi reati sono persone a lei vicina. Spesso la donna attende giorni, mesi, anche anni per denunciare, non solo per amore, non solo per paura, ma anche per non vedere il suo nome su tutti i giornali.
Difatti, di primo acchito, queste due discipline appaiono due rette parallele destinate a non incrociarsi mai.
In realtà tutela dei dati personali e tutela delle donne vanno di pari passo. Anzi pare innegabile che la tutela delle seconde passi, inevitabilmente attraverso una protezione dei dati.
Quali sono i punti di contatto tra protezione dei dati e violenza?
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Un primo esempio può essere dato dalle violenze che possono avvenire all'interno della coppia. Non violenze fisiche, ma il solo chiedere con tono aggressivo "dove sei stata?", "con chi sei uscita?" o ancora la richiesta di controllare il telefono sono una palese violazione della privacy, in quanto manca il consenso.
Un altro esempio può essere il fenomeno dello stalking, che è caratterizzato da una serie di atti persecutori che influenzano atti e gesti quotidiani della vittima. Gli stalker, vi è da dire, sfruttano oggi ancora di più le falle della tecnologia tramite l'utilizzo di spyware oppure l'hacking dei social network o della posta elettronica. Tutto questo, evidentemente non permette alla donna di autodeterminarsi. Ogni donna infatti deve essere libera da qualsiasi coercizione e discriminazione.
Con questa consapevolezza, si indica il numero 1522, numero gratuito di pubblica utilità per il supporto alle vittime di violenza.
La sentenza della Cassazione 4690/2021
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Di fondamentale importanza risulta quindi essere la sentenza della Corte di Cassazione 4690/2021.
Nel caso affrontato, una donna vittima di abusi domestici, ha citato un quotidiano per aver, senza consenso divulgato le sue generalità a norma dell'articolo 734 bis che ha ad oggetto la "divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa
da atti di violenza sessuale" . Il tribunale rigettò la domanda della donna. La Corte ha accolto la parte del ricorso, in cui veniva indicata la violazione dell'art.137 del Codice della Privacy che parla della sottrazione del consenso dell'interessato al trattamento in favore del diritto di cronaca. Articolo però che presenta dei limiti. In particolare, se la diffusione di questi dati costituisca un interesse pubblico. Orbene il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza di tale requisito, "atteso che si trattava di violenza sessuale commesso dal marito nei confronti della moglie".A parere della Corte, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare diversamente. Ovvero, avrebbe dovuto disquisire sulla questione riguardante il fatto che se le generalità della persona offesa avessero un'importanza essenziale sulla vicenda e quindi se la divulgazione delle stesse fossero eccedenti rispetto al diritto di cronaca, e che quindi senza aver dato questa informazione, l'intera notizia in sè avesse perso poi di valore.
DPO Alessandro Pagliuca
Praticante Avvocato
alessandropagliuca12@gmail.com
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