Convenzione CNF e giurisprudenza
Siglata la convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei Dottori in Giurisprudenza e Scienze giuridiche (sotto allegata) che prevede per gli studenti iscritti all'ultimo anno della facoltà di giurisprudenza la possibilità di svolgere anticipatamente un semestre del tirocinio richiesto per l'accesso alla professione forense.
Questa opportunità viene concessa previa stipula di convenzioni tra i Consigli dell'ordine e le Università che comprendono la Facoltà di giurisprudenza.
Da parte sua, lo studente universitario in giurisprudenza può essere ammesso al tirocinio anticipato della durata di sei mesi nel corso dell'ultimo anno di laurea se in regola con gli esami e con i crediti nei principali settori scientifico disciplinari tra cui figurano diritto civile e penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale.
La domanda per essere ammessi va inoltrata al Consiglio dell'ordine con una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, il nome del legale presso il quale si svolgerà il tirocinio e del tutor accademico.
Durante il semestre lo studente deve frequentare lo studio professionale per un minimo di 12 ore settimanali, ma non è esonerato dall'obbligo di frequentare i corsi universitari.
Il tirocinio semestrale resta privo di effetti se entro 60 giorni dal diploma di laurea non viene confermata l'iscrizione nel registro dei praticanti.
Nel caso invece in cui, concluso il tirocinio semestrale, il praticante provveda a redigere una relazione che deve essere firmata dal professionista e dal tutor accademico, gli verrà rilasciato un attestato di compiuto tirocinio. In caso contrario, ossia se il tirocinio ha esito negativo, il praticante e il dominus presso il quale ha svolto il tirocinio devono essere sentiti.
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