Modesta decisione del Giudice di Pace di Milano (Sentenza n. 5698 del 10.04.2007) relativamente ad una fattispecie particolare di mancata adesione all'installazione di un ascensore da parte di un condomino dissenziente. Si legge nella scarsa motivazione della sentenza: "invero dagli atti emerge chiaramente, ed è la stessa opponente ad ammetterlo nella memoria depositata, che l'attrice utilizza l'ascensore sia per accedere all'appartamento del quarto piano di proprietà del marito, sia per accedere all'appartamento del terzo piano da lei acquistato in data 11 settembre 1998 che aveva aderito alla installazione dell'ascensore.
Considerato quindi che l'attrice di fatto utilizza l'ascensore non solo per accedere all'appartamento del quarto piano ove convive con il coniuge, ma anche per accedere al suo appartamento del terzo piano adibito a studio, si ritiene che ai sensi dell'art. 1121 c.c. terzo comma la stessa debba contribuire pro quota e quale proprietaria dell'appartamento del terzo piano nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'ascensore, anche per evitare l'arricchimento in danno dei condomini che a suo tempo assunsero l'iniziativa dell'opera".
Massima a cura di Studio Legale Rezzonico
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Considerato quindi che l'attrice di fatto utilizza l'ascensore non solo per accedere all'appartamento del quarto piano ove convive con il coniuge, ma anche per accedere al suo appartamento del terzo piano adibito a studio, si ritiene che ai sensi dell'art. 1121 c.c. terzo comma la stessa debba contribuire pro quota e quale proprietaria dell'appartamento del terzo piano nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'ascensore, anche per evitare l'arricchimento in danno dei condomini che a suo tempo assunsero l'iniziativa dell'opera".
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