Oltre dieci anni di attesa senza essere immesso nella materiale disponibilità dell'alloggio popolare sono valsi al legittimo asegnatario il diritto a vedersi risarcito non solo il danno patrimoniale (costituito dai canoni pagati fino all'assegnazione provvisoria) ma anche quello non patrimoniale, in quanto correlato a violazioni di diritti costituzionalmente garantiti. Nell'inerzia del Comune, che non ha prontamente agito per lo sgombero dell'alloggio illegittimamente occupato da altri ma inspiegabilmente ha lasciato che trascorressero ben due lustri, è stata ravvisata la colpa posta a fondamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Quanto alla risarcibilità del danno la S.C. si è richiamata al consolidato principio per cui:....leggi tutto....Consulenza legale
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