La "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche", con la delibera n. 111/2010, pur senza fornire indicazioni vincolanti, ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 19 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, con particolare riferimento al Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Tenuto conto, infatti, che la disposizione da ultimo citata posticipa i termini per l'adeguamento della contrattazione collettiva integrativa al 31 dicembre 2011 per le Regioni e al 31 dicembre 2012 per gli Enti Locali, ci si stava chiedendo se fosse necessario procedere anche quest'anno alla valutazione delle performance dei dipendenti pubblici degli Enti Locali anche se, dai giudizi in tal senso espressi, non potrà derivare, per il momento, alcun tipo di "premio" dal punto di vista economico. La Commissione precisa che, per la misurazione e valutazione del personale, sia di tipo dirigenziale che non, sono utilizzabili i criteri attualmente vigenti. La Commissione, poi, nel rispondere a un quesito sollevatole, ha puntualizzato che un membro di un Organismo Indipendente di Valutazione di un ente pubblico nazionale può far parte contemporaneamente anche di quello di un ente locale, se e solo se è in grado di motivare compiutamente le ragioni che hanno consigliato di operare siffatta eccezione alla regola dell'esclusività.
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