La Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, col parere n. 18 reso il 4 ottobre scorso, nel negare il visto di legittimità all'incarico dirigenziale della Sovrintendenza speciale per il polo museale di Venezia, affidato dal dirigente generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali, ha colto l'occasione per chiarire quali sono i presupposti essenziali e indispensabili da rispettare per assumere a tempo determinato dirigenti estranei all'organico dell'Ente. La Corte dei Conti ha fornito un'interpretazione assai rigorosa della nuova normativa dettata dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001: al fine di contenere la spesa della macchina pubblica e non frustrare legittime aspettative di crescita professionale e carriera del personale interno, specie di livello dirigenziale, si può eccezionalmente conferire incarichi al di fuori dei ruoli, solo allorché sia compiutamente e oggettivamente dimostrato che, all'interno dell'Amministrazione interessata, non è possibile reperire nessun soggetto che sia idoneo a ricoprire l'incarico da affidare, per titoli, qualifiche e competenze. Siffatta carenza di professionalità interna deve essere diffusamente motivata negli atti amministrativi che conducono all'assegnazione dell'incarico, così come va attentamente motivata per iscritto l'assoluta necessità per l'Ente di avere un dirigente esterno in possesso di determinate competenze e/o titoli. E' stata, così, giudicata del tutto inadeguata la motivazione, peraltro tardiva e parziale, data dal dirigente generale di cui sopra, che faceva riferimento a un generico "valore aggiunto" che avrebbe caratterizzato la persona cui aveva affidato l'incarico esterno in questione.
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