[torna alla home]


Corte di Cassazione III Sezione civile

Sentenza 3 dicembre 2002, n. 17152

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6.12.1990, De Carli Antonio conveniva davanti al Tribunale di Sondrio Da Prada Silvio, il Comune di Mazzo di Valtellina e Pozzi Enrico, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, assumendo che il 6.9.1987, mentre percorreva con la sua auto la strada Grosotto-Mazzo, si era trovato improvvisamente la strada interamente ostruita da una barriera di sacchi di sabbia, contro cui, nonostante la frenata, si era schiantato.

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza depositata il 6.7.1998, accertato il concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura del 50% della somma di 67.764.850, oltre rivalutazione ed interessi.

Proponevano appello i convenuti.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 21.11.2000, rigettava la domanda nei confronti del Da Prada e confermava nel resto la sentenza impugnata.

Riteneva la corte di merito che andava affermata la responsabilità del comune e del sindaco Pozzi, poiché la barriera di sacchi ostruiva tutta la strada e non era segnalata.

La corte riteneva che era accertata la rimozione di altra barriera posta all'imbocco della strada, in modo da renderla transitabile; che la barriera di sacchi costituiva un'insidia poiché era imprevedibile e non facilmente avvistabile su una strada a scorrimento veloce; che, poiché la barriera era apposta all'uscita di una curva, era difficile stabilire a quale distanza essa fosse avvistabile, tenuto conto che per il colore dei sacchi la barriera si mimetizzava con l'ambiente, anche se la distanza teorica era a circa 100/130 metri.

Inoltre riteneva la corte che la responsabilità del comune derivava anche dalla violazione del disposto dell'articolo 8 del codice della strada all'epoca vigente, che prevedeva l'apposizione di segnalazioni per eventuali ostacoli sulla strada.

Secondo la corte sussisteva il concorso di colpa del danneggiato, poiché egli procedeva a velocità non inferiore a 110 km/h, e quindi superiore a quella che poteva tenersi in quella strada (pari a 100 km/h), e poiché egli sapeva che la strada da lui percorsa si trovava in area evacuata fino a poche ore prima, per la nota alluvione della Valtellina, per cui avrebbe dovuto tenere una velocità moderatissima ed una condotta di guida attenta.

Secondo la corte andava respinto l'appello del Pozzi, sindaco del comune, ravvisando la sua colpa grave nell'aver autorizzato la rimozione degli ostacoli all'imbocco della strada, senza contemporaneamente rimuovere anche quelli posti lungo il percorso.

Avverso questa sentenza hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione Pozzi Enrico ed il comune di Mazzo.

Resiste con autonomi controricorsi De Carli Antonio, che ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'articolo 335 c.p.c.

Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, entrambi i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. e 41, comma 2, c.p., in relazione all'articolo 366, n. 3, c.p.c., nonché la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Lamentano i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la barriera di sacchi integrasse un'insidia stradale; che, allorché il fatto del danneggiato abbia interrotto la connessione dei fatti privando il fatto illecito antecedente di efficacia causale, non può affermarsi la responsabilità del terzo; che tanto si è verificato nella fattispecie, in quanto la stessa corte territoriale ha riconosciuto che, se il De Carli avesse guidato con la dovuta prudenza, avrebbe avuto la possibilità di arrestare l'auto nello spazio di avvistamento della barriera; che, quindi, la motivazione della sentenza violava i principi in tema di causalità efficiente o causalità giuridica.

Con il secondo motivo dei rispettivi ricorsi, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. con riferimento alla sussistenza della condotta colposa del comune di Mazzo, a norma dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata in modo contraddittorio ha ritenuto che la barriera costituisse un'insidia stradale per quanto essa non fosse né occulta né imprevedibile, poiché la stessa corte - nell'affermare il concorso di colpa del danneggiato - ha ritenuto che i gravi eventi alluvionali comportavano la possibilità della presenza di ostacoli e di dissesti. Conseguentemente, secondo i ricorrenti, la barriera in questione non costituiva un pericolo occulto e non visibile, sussistendo invece la sola colpa del danneggiato.

Ritiene questa Corte che i motivi suddetti vadano esaminati congiuntamente.

Esso sono infondati e vanno rigettati.

Anzitutto non sussiste la lamentata violazione degli articoli 2043 c.c. e 41 c.p.

Infatti, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all'articolo 1223 c.c. regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli articoli 40 e 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura dell'illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli articoli 2056-1223 c.c.), sta di fatto che, per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito, deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della cosiddetta regolarità causale (Cassazione 1857/98; 2009/97; 11087/93; 65/1989; 6325/87).

Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale, in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).

Peraltro il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'articolo 40 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'articolo 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale dal rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia in atto (Cassazione 268/96).

Questa interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cassazione 6640/98; 2737/88).

Quando invece, il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso nella produzione dell'evento, la fattispecie è regolata dall'articolo 1227, comma 1, c.c. (concernente il concorso del fatto colposo del creditore), che afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente (Cassazione 2763/97).

Il problema si complica in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per la manutenzione delle strade (da intendersi nella più ampia accezione).

Sussiste un contrasto in merito alla tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno.

Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'articolo 2043 c.c., osservandosi che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (articolo 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale (Cassazione 3991/99; 7062/97; 7742/97; 5989/98 e molte altre).

Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione, proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'articolo 2051 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione, quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'articolo 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa (Cassazione 4070/98; 11149/98; 4673/96).

La soluzione del contrasto non è rilevante nella fattispecie, poiché nelle fasi di merito (ed in questa di legittimità) è stata invocata solo la tutela ex articolo 2043 c.c., per cui non potrebbe essere sollevata d'ufficio, per la prima volta in sede di legittimità, questione della responsabilità dell'articolo 2051 c.c. (cfr. Sezioni unite 10893/01; Cassazione 5677/86; 490/79).

Sennonché una volta inquadrata (esclusivamente per la predetta preclusione processuale) la tutela in questione nell'ambito dell'articolo 2043 c.c., limitandola all'ipotesi dell'esistenza dell'insidia stradale, si pone il problema della compatibilità della stessa con il concorso di colpa del danneggiato (esclusa generalmente dalla giurisprudenza di merito).

Il problema è rilevante nella fattispecie, poiché i ricorrenti lamentano proprio la contraddittorietà motivazionale tra l'affermazione della loro responsabilità per la ritenuta esistenza dell'insidia stradale e il comportamento concorrente imprudente del danneggiato.

È vero che la censura sollevata attiene al profilo motivazionale della sentenza, e quindi alla ricostruzione del caso concreto, ma ovviamente, se già in astratto detta compatibilità tra "l'insidia stradale" ai fini dell'articolo 2043 c.c. e l'articolo 1227, comma 1, c.c. non sussistesse, a maggior ragione in concreto sarebbe contraddittoria una ricostruzione fattuale che la ritenesse sussistente.

L'intera problematica è stata recentemente esaminata da una sentenza della Corte costituzionale (156/99) a seguito di una ordinanza del giudice di pace di Genova che, investito della risoluzione di una controversia promossa da un privato contro il comune di Genova per i danni subiti a causa di una caduta da un motociclo prodotta dalla presenza, astrattamente percepibile in anticipo ma non segnalata, di terriccio su una strada comunale, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227, primo comma, c.c. in rapporto agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione.

La Corte costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario, diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità", ha tra l'altro considerato la nozione di insidia, "come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame".

Il giudice delle leggi ha poi rilevato, quale corollario della teoria dell'insidia o del trabocchetto, posta a base della responsabilità della pubblica amministrazione in questa materia ex articolo 2043 c.c., che i caratteri della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva, che debbono connotare tale situazione di pericolo, comportano l'inapplicabilità del concorso di colpa sancito dall'articolo 1227, primo comma, c.c., "Istanti evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di insidia, essendo questa contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo".

Cosicché o il fatto è imputabile alla pubblica amministrazione con conseguente diritto al risarcimento integrale del danno oppure il fatto medesimo è anche solo in parte riconducibile al danneggiato, ed in tal caso per quest'ultimo non sussisterà alcun diritto di natura risarcitoria (opinione diffusa nella giurisprudenza di merito).

Ritiene questa Corte di non poter condividere detto principio di incompatibilità, già in astratto, tra responsabilità della pubblica amministrazione per danno provocato da anomalia della strada, avente le caratteristiche dell'insidia, ex articolo 2043 c.c., ed il concorso di colpa del danneggiato, a norma dell'articolo 1227, comma 1, c.c.

Va anzitutto osservato che la regola che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato è un approdo dei codici moderni. In passato, invece, l'accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva venir meno la responsabilità del danneggiante, tranne che sussistesse il dolo di costui.

Nei sistemi di common law si parlava di contributory negligence, mentre in quelli di origine romanistica ci si richiamava alla nota regola di Pomponio "quod quis ex culpa sua damnum sensit non intelligitur damnum sentire". L'inversione di tendenza in Italia iniziò con la giurisprudenza dei primi decenni del 1900 e poi fu tradotta nella norma di cui all'articolo 1227, comma 1, c.c., del codice vigente. Attualmente tutti gli ordinamenti hanno recepito detto principio (il diritto inglese ha sostituito la contributory negligence con la comparative negligence).

Ritenere che la responsabilità della pubblica amministrazione, proprietaria della strada pubblica (o del bene demaniale) sussista, ex articolo 2043 c.c., solo nel caso di insidia stradale e, contemporaneamente, sostenere che essa è incompatibile già in astratto con il fatto colposo del danneggiato, per cui l'esistenza di questo esclude la responsabilità della pubblica amministrazione, di fatto comporterebbe il riaffacciarsi del superato principio che la concorrente colpa del danneggiato fa venir meno la responsabilità del danneggiante.

La tesi dell'incompatibilità dell'articolo 1227, comma 1, c.c. e della responsabilità della pubblica amministrazione per l'insidia stradale ex articolo 2043 c.c. si fonda sul presupposto, ritenuto dalla dottrina classica, che nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità, segnatamente previsto dall'articolo 1227, comma 1, c.c., oltre che da altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza. L'autoresponsabilità costituirebbe un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni, che potrebbero colpirli. Senza entrare nella questione ordinamento del detto principio, va solo rilevato che la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l'idea che la regola di cui all'articolo 1227, comma 1, c.c. sia espressione del principio dell'autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, sicché la colpa, cui fa riferimento l'articolo 1227, comma 1, c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'articolo 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

Sempre nella tesi causalistica, quale fondamento dell'articolo 1227, comma 1, c.c., rientra anche quello orientamento che ritiene che l'articolo 1227 c.c. rappresenta un'ipotesi particolare della generale previsione di responsabilità solidale di cui all'articolo 2055 c.c. (cfr. Cassazione 20.11.1991), tenuto conto che la norma di cui all'articolo 2055 c.c. viene inquadrata dalla dottrina dominante nell'ambito del nesso di causalità.

La questione del comportamento colposo del danneggiato, come influente esclusivamente sul nesso causale, è stata positivamente esaminata, in particolare, in relazione al caso fortuito, come elemento liberatorio del custode dalla sua responsabilità ex articolo 2051 c.c., e già in detta sede si è rilevato che, se il comportamento colposo del danneggiato nella fattispecie concreta non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può anche integrare il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno ai fini dell'articolo 1227, comma 1, c.c. (cfr. Cassazione 3957/94; 7727/00).

Così inquadrata la norma di cui all'articolo 1227, comma 1, c.c., va osservato che il principio per cui la responsabilità dell'ente gestore sussiste quando il danno ha trovato causa in un'insidia stradale, da figura sintomatica della colpa, come è stato notato, è passata a costituire un'autonoma figura di illecito; il risultato di un'operazione di semplificazione analitica della fattispecie in rapporto alla distribuzione degli oneri probatori, con il tempo è stato inteso come regola sostanziale.

In effetti detta regola sostanziale manca, sussistendo solo quella generale di cui all'articolo 2043 c.c.

Sennonché una volta recuperata all'insidia stradale la sola funzione di figura sintomatica della colpa della pubblica amministrazione riportando la fattispecie nell'ambito dell'articolo 2043 c.c. ed una volta riconosciuto all'articolo 1227, comma 1, c.c., la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento (causalità giuridica), ne deriva che ben può concorrere nella produzione del danno all'utente stradale sia il fatto colposo della pubblica amministrazione, poiché la specifica anomalia stradale, rivestendo i caratteri dell'insidia, si presume colposa, sia il fatto colposo del leso, che abbia avuto carattere efficiente dell'evento dannoso, determinando - in buona sostanza - un concorso di cause.

Quindi il nesso di causalità tra la situazione di pericolo e l'evento dannoso, non viene meno già in astratto, solo perché l'utente abbia tenuto un comportamento irregolare. Ciò può esserlo nella specifica situazione concreta (e dovrà accertarlo il giudice di merito), ma non per un'incompatibilità tra la responsabilità della pubblica amministrazione ex articolo 2043 c.c. per cosiddetta insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex articolo 1227, comma 1, c.c.

La sostenuta inapplicabilità dell'articolo 1227, comma 1, c.c. alle fattispecie in esame, oltre a non essere giustificata sul piano dei principi, determina una singolare situazione per la quale la pubblica amministrazione può concorrere con il fatto colposo del terzo nella causazione del danno all'utente stradale (ex articolo 2055 c.c.), ma non ex articolo 1227, comma 1, c.c. con il fatto colposo dello stesso danneggiato.

Ne consegue che il consociato fruitore di un bene demaniale, in ossequio al fondamentale principio di giustizia sostanziale, trasfuso nell'articolo 1227, comma 1, c.c. non ha diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento di quella parte di danno che è ascrivibile alla sua condotta colposa, ma non certo anche che la sola esistenza di questa esclude - già in astratto - ogni responsabilità della pubblica amministrazione, sia pure nei limiti dell'insidia stradale, sussistendo solo un'ipotesi di autoresponsabilità del leso.

Se infatti si sostenesse che il solo concorso del fatto colposo del danneggiato già in astratto esclude una responsabilità della pubblica amministrazione, si giungerebbe a ritenere che l'unico elemento soggettivo rilevante nella fattispecie è quello del danneggiato, nel senso che, se esso è stato diligente, vi è responsabilità della pubblica amministrazione in presenza dell'insidia stradale, mentre, se esso è stato colposo, la responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa.

Ciò introdurrebbe un nuovo elemento nella responsabilità aquiliana, non previsto dall'articolo 2043 c.c., e cioè la mancanza di diligenza del danneggiato, rilevante, invece, non ai fini della responsabilità del danneggiato, ma ai fini del concorso colposo del danneggiato.

Ciò produrrebbe anche un'inversione dei normali criteri operativi dell'actio aquiliana, perché il danneggiato sarebbe tenuto a dimostrare che il danno si è verificato nonostante la sua diligenza.

La conseguenza di quanto sopra detto è che, anche a ritenere colposa la responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti dell'utente della strada nei soli casi di insidia o trabocchetto stradale, essa, in astratto, non è incompatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato, dovendosi valutare in concreto, da parte del giudice del merito, l'entità del rapporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.

Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha effettuato alcuna violazione o falsa applicazione dei suddetti principi di diritto e delle norme indicate dai ricorrenti, avendo ritenuto che il comportamento del danneggiato aveva solo concorso nella produzione dell'evento dannoso, ma non era stato tale da determinarlo in via esclusiva.

Diventa poi una questione attinente alla motivazione della sentenza, il punto se effettivamente il comportamento del danneggiato abbia solo concorso alla produzione dell'evento ovvero abbia in modo esclusivo determinato lo stesso.

Va, sotto questo profilo, premesso che gli apprezzamenti del giudice del merito sulla sussistenza del nesso di causalità e della colpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si risolvono in un giudizio di fatto, che, se immune da errori giuridici e vizi logici, si sottrae al sindacato in sede di legittimità (Cassazione 9794/98; 3939/96).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che il comportamento dei convenuti fosse connotato sia da colpa generica, per aver aperto al transito una strada senza rimuovere poi gli ostacoli posti sul suo percorso e senza aver adeguatamente presegnalato l'esistenza della barriera in sacchi, sia da colpa specifica, per non aver adempiuto agli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 8 codice stradale per l'esistenza di ostacoli fissi e di grosse dimensioni posti sulla sede stradale.

Anche a voler ritenere che la mancata apposizione dei segnali, nella costruzione motivazionale della sentenza, non svolga un ruolo autonomo nella causazione del danno, ma sia un elemento determinante (insieme ad altri) della sussistenza dell'insidia stradale, va rilevato che è immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità l'accertamento dell'esistenza di detta insidia.

Infatti, il giudice di merito, fondandosi sulle risultanze dalla ctu, ha accertato che lo sbarramento dell'intera strada a scorrimento veloce costituito da sacchi di sabbia, posto all'uscita di una curva, con vegetazione prima della barriera, non facilmente avvistabile per la mimetizzazione data dal colore dei sacchi, e non segnalato come previsto dall'articolo 8 codice stradale, costituiva un'insidia gravissima, siccome del tutto imprevedibile e non facilmente avvistabile, proprio in relazione al tipo di viabilità.

Trattasi di valutazione di merito, riservata al giudice di merito ed immune da censure, rilevabili in questa sede.

Né essa è contraddittoria con il ritenuto concorso di colpa del danneggiato.

Una volta esclusa in astratto l'incompatibilità tra la responsabilità della pubblica amministrazione per danni all'utente della strada causati da insidia stradale ed il concorso di colpa del danneggiato, diventa una questione di merito accertare se il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a causare il danno ovvero l'abbia determinato in modo autonomo.

Nella fattispecie, con valutazione immune da censure, il giudice di appello, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice, ha accertato che sussisteva detto concorso del fatto del danneggiato, consistente nella velocità eccessiva di km/h 110, a fronte del limite massimo di km/h 100, e che la stessa era imprudente e pericolosa in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, tenuto conto che la zona era stata evacuata fino a poche ore prima per la notoria alluvione della Valtellina, senza escludere che le omissioni ascrivibili alla pubblica amministrazione abbiano creato un'insidia stradale.

Con il terzo motivo di ricorso il solo Pozzi Enrico lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione intorno alla sussistenza della colpa grave nella condotta del sindaco, a norma dell'articolo 360 n. 5 c.p.c.

Assume il ricorrente che nella fattispecie non risulta la colpa grave del sindaco Pozzi, necessaria per affermare la sua responsabilità.

Secondo il ricorrente in una situazione di gravità e di emergenza, quale l'alluvione della Valtellina che aveva determinato l'evacuazione di intere zone, note a tutti gli abitanti della provincia di Sondrio, non può ritenersi che il Pozzi fosse tenuto a segnalare lo stato di pericolo connaturato alla stessa eccezionalità della situazione.

Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.

Osserva preliminarmente questa Corte che la responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici in caso di violazione dei diritti dei terzi, a norma dell'articolo 28 Costituzione - che si applica anche ai soggetti, come i sindaci dei comuni, svolgenti funzioni pubbliche senza essere legati all'ente pubblico da un rapporto di servizio - non presuppone necessariamente l'abuso delle funzioni di ufficio per il perseguimento di fini personali, essendo sufficiente l'imputabilità almeno colposa dell'atto dannoso al pubblico amministratore o dipendente, derivante da violazione delle regole di comune prudenza o di leggi o regolamenti alla cui osservanza la pubblica amministrazione sia vincolata, salvo specifica determinazione da parte del legislatore ordinario del grado di colpevolezza, così come operato con l'articolo 23 Testo unico 3/1957 sugli impiegati dello Stato, che richiede la colpa grave, applicabile, in difetto di regolamentazioni specifiche (cfr. peraltro l'articolo 58 legge 142/90, di rinvio, per gli amministratori e per il personale degli enti locali, alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili del lo Stato), anche alle altre categorie di soggetti responsabili, in via analogica o in quanto espressione di un principio generale (Cassazione 1890/00).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che sussistesse la colpa grave del sindaco Pozzi per aver egli disposto la rimozione della barriera all'ingresso della strada senza contemporaneamente disporre la rimozione dell'altra barriera posta al termine della stessa.

Trattasi di valutazione del fatto, riservata al giudice di merito, che, essendo immune da vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità, non può essere sindacata in questa sede.

I ricorsi vanno pertanto rigettati.

Esistono giusti motivi per compensare tra le parti per intero le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.