Ddl Camera 3102 - modifica degli articoli 45, 46,
47, 48 e 49 del codice di procedura penale
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato
e grado del processo di merito quando, gravi situazioni locali, tali da turbare
lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la
libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la
sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto.
la Corte di cassazione, richiesta motivata del procuratore generale presso la
corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o
dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma
dell'articolo 11".
2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In
seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può
disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La
Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
1-bis. Il giudice deve comunque sospendere il
processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non
possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza
quando ha avuto notizia dalla Corte di Cassazione che la richieda di rimessione
è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita
sezione di cui all'articolo 610 comma 1. Il giudice non dispone la sospensione
quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra
già rigettata o dichiarata inammissibile.
1-ter. La sospensione del processo ha effetto fino a
che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
2. In caso di sospensione del processo si applicano
l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta
dall'imputato, l'articolo 303 comma 1 [1]. La prescrizione e i termini di
custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione
rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo
accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato
perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.
3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 48 - (Decisione) - 1. La Corte di
Cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver
assunto se necessario le opportune informazioni.
1-bis. Il Presidente della Corte di cassazione, se
rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si
proceda a norma dell'articolo 610 comma 1.
1-ter. L'avvenuta assegnazione della richiesta di
rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dalla sezione apposita
prevista dall'articolo 610 comma 1 è immediatamente comunicata al giudice che
procede.
2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è
comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice
procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato
e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata
al pubblico ministero e notificata alle parti private.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 190 bis, il
giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli
atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di
rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di
cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice,
le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati
davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere
condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro
1.000 a euro 5.000.
4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). -
1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o
l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello
precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile
per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa
sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
2-bis. È inammissibile per manifesta infondatezza
anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a
quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato
inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso
procedimento o di un procedimento da esso separato.
2-ter. La richiesta dichiarata inammissibile per
motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.
5. La presente legge si applica anche ai processi in
corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di
entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte
di Cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non
disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610 comma 1 del codice di
procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48
comma 1-ter.
6. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.