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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione   di  Sezioni  specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale  ed  intellettuale  presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto   l'articolo   16  della  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,
concernente  delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi   recanti   l'istituzione   di   sezioni   dei  tribunali
specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Ritenuto  di  accogliere  le osservazioni proposte dalle competenti
Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Istituzione delle sezioni
  1.  Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,  Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino,  Trieste  e  Venezia  sezioni  specializzate  in  materia  di
proprieta'  industriale  ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.
Art. 2.
        Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
  1. Le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale  sono  composte di un numero di giudici non inferiore a
sei,  scelti  tra  i  magistrati  dotati di specifiche competenze. Le
sezioni  decidono  in  composizione collegiale ai sensi dell'articolo
50-bis,  primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le
diverse  previsioni  di  leggi  speciali.  Il  collegio giudicante e'
composto   da   tre   magistrati.   Lo  svolgimento  delle  attivita'
istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il collegio.
  2.  Ai  giudici  delle sezioni specializzate puo' essere assegnata,
rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello,
anche  la  trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti
ritardo  nella  trattazione  e  decisione  dei  giudizi in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale.
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 50-bis del codice di
          procedura civile:
                               Art. 3.
                Competenza per materia delle sezioni
  1.   Le   sezioni  specializzate  sono  competenti  in  materia  di
controversie  aventi  ad  oggetto: marchi nazionali, internazionali e
comunitari,  brevetti  d'invenzione  e  per  nuove varieta' vegetali,
modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di
fattispecie  di  concorrenza  sleale interferenti con la tutela della
proprieta' industriale ed intellettuale.
                               Art. 4.
                Competenza territoriale delle sezioni
  1.  Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari
criteri  di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto
delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero
essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari di seguito elencati, sono
assegnate  alle  sezioni  specializzate  di  primo  e  secondo  grado
istituite secondo il seguente criterio:
    a) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti
le sezioni specializzate di Bari;
    b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Bologna  e  Ancona:  sono  competenti  le  sezioni  specializzate  di
Bologna;
    c) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Catania,  Messina,  Reggio  Calabria  e Catanzaro: sono competenti le
sezioni specializzate di Catania;
    d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Firenze  e  Perugia:  sono  competenti  le  sezioni  specializzate di
Firenze;
    e) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di
Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;
    f) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;
    g) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Napoli,   Salerno   e   Campobasso:   sono   competenti   le  sezioni
specializzate di Napoli;
    h) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Palermo  e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di
Palermo;
    i) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Roma,   L'Aquila,  Cagliari  e  Sassari  (sezione  distaccata):  sono
competenti le sezioni specializzate di Roma;
    l) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di
Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;
    m) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di
Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;
    n) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Venezia,  Trento  e  Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le
sezioni specializzate di Venezia.
                               Art. 5.
        Competenze del Presidente della sezione specializzata
  1.  Nelle  materie  di  cui all'articolo 3, le competenze riservate
dalla  legge  al Presidente del tribunale e al Presidente della corte
d'appello   spettano   al   Presidente   delle   rispettive   sezioni
specializzate.
                               Art. 6.
                          Norma transitoria
  1.  I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed
iscritti  a  ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla
trattazione delle sezioni specializzate per la proprieta' industriale
ed intellettuale.
  2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo
3  e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al
giudice competente in base alla normativa previgente.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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