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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 190

Attuazione  della  direttiva  2000/26/CE  in materia di assicurazione
della   responsabilita'   civile  risultante  dalla  circolazione  di
autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
49 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2000/26/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16 maggio  2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
che  modifica  le  direttive  73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio
1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988;
  Vista   la   legge   24 dicembre   1969,   n.   990,  e  successive
modificazioni,   in   materia  di  assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49;
  Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento
della  direttiva  92/49/CEE  del  Consiglio,  del 18 giugno 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti  l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
  Visto  l'articolo  2, comma 5-quater della legge 26 maggio 2000, n.
137;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista  la  decisione  con  la  quale la Commissione europea in data
27 dicembre  2002 ha disposto che l'articolo 6 della citata direttiva
2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende
effetto dal 20 gennaio 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e
dell'interno;
 
                              E m a n a
 
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
 
  1. Agli effetti del presente decreto, si intende per:
    a) impresa   di  assicurazione:  un'impresa  che  abbia  ricevuto
l'autorizzazione   amministrativa   conformemente  all'articolo  6  o
all'articolo  23,  paragrafo  2, della direttiva 73/239/CEE, compresa
l'impresa  di  cui  all'articolo  1  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175;
    b) stabilimento:  la  sede  sociale, l'agenzia o la succursale di
un'impresa  di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera
c),  della  direttiva  88/357/CEE,  compreso  lo  stabilimento di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
    c) veicolo: un autoveicolo quale definito nell'articolo 1, numero
1,   della   direttiva   72/166/CEE,   compreso  il  veicolo  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
    d) aventi diritto al risarcimento: ogni persona avente diritto al
risarcimento   dei   danni   a  seguito  di  sinistri  causati  dalla
circolazione degli autoveicoli;
    e) Stato  membro:  Stato  appartenente all'Unione europea o Stato
appartenente allo Spazio economico europeo;
    f) Stato  membro  nel  quale il veicolo staziona abitualmente: il
territorio  nel  quale il veicolo staziona abitualmente come definito
nell'articolo 1, numero 4, della direttiva 72/166/CEE ovvero lo Stato
membro di immatricolazione di un veicolo;
    g) fondo di garanzia: il fondo di garanzia previsto dall'articolo
1,  paragrafo  4,  della  direttiva  84/5/CEE,  compreso  il Fondo di
garanzia  per  le  vittime  della strada di cui all'articolo 19 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990;
    h) ufficio nazionale per l'assicurazione: l'ufficio nazionale per
l'assicurazione  quale  definito  all'articolo 1,  paragrafo 3, della
direttiva    72/166/CEE,   compreso   l'Ufficio   centrale   italiano
riconosciuto  con  decreto  ministeriale  26 maggio  1971,  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
    i) Stato  terzo: Stato non appartenente all'Unione europea e allo
Spazio economico europeo.
Art. 2.
                   Oggetto e campo di applicazione
 
  1.  Il presente decreto stabilisce disposizioni specifiche relative
agli  aventi  diritto  al  risarcimento  per danni a cose o a persone
derivanti  da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello
di  residenza  degli  stessi,  provocati dall'uso di veicoli che sono
assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
  2.  Fatti  salvi  la  legislazione  di  Stati  terzi  in materia di
responsabilita'  civile  e  il  diritto  internazionale  privato,  le
disposizioni  del presente decreto si applicano anche ai residenti in
uno  Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a
persone  derivanti  da  sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici
nazionali  di  assicurazione  hanno  aderito  al  sistema della carta
verde,  ogniqualvolta  tali  sinistri  siano  provocati  dall'uso  di
veicoli  che  sono  assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato
membro.
  3.  Gli  articoli 3,  6, 7, 8 e 9 si applicano soltanto nel caso di
incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:
    a) assicurato  tramite  uno  stabilimento  situato  in  uno Stato
membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al
risarcimento, e
    b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello
di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
  4. Gli articoli 10 e 11 si applicano anche agli incidenti provocati
dai  veicoli  di Stati terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della
direttiva  72/166/CEE e nelle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7
della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
  5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, gli aventi diritto al
risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti
dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilita' civile del
responsabile.
Art. 3.
             Mandatario per la liquidazione dei sinistri
 
  1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio
della  Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale
in   uno   Stato  terzo  autorizzate  ad  esercitare  l'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione   dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  esclusa  la
responsabilita'  del  vettore,  designano  in  ogni  Stato  membro un
mandatario   incaricato  della  gestione  e  della  liquidazione  dei
sinistri nei casi di cui all'articolo 2.
  2.  Il  mandatario deve risiedere o essere stabilito nel territorio
dello  Stato  membro per il quale e' designato e deve rivolgersi agli
aventi  diritto  al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello
Stato membro di residenza degli stessi.
  3.  Il mandatario, che puo' operare per conto di una o piu' imprese
di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini
della  liquidazione  dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie
per gestire la liquidazione stessa.
  4.  La  nomina  del  mandatario  non  esclude  la  facolta'  per il
danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al
responsabile  del  sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione
con  la  quale  e'  assicurato  il veicolo il cui uso ha provocato il
sinistro.
  5.  L'impresa  di  assicurazione del responsabile del sinistro o il
suo  mandatario,  entro  tre  mesi dalla ricezione della richiesta di
risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento
motivata  ovvero  indica  i  motivi  per  i quali non ritiene di fare
offerta.
  6.  L'inosservanza da parte dell'impresa di assicurazione o del suo
mandatario   della  disposizione  di  cui  al  comma  5  comporta  la
irrogazione  di  una  sanzione  pecuniaria  da euro 2000 a euro 6000,
secondo  le  modalita'  procedurali di cui all'articolo 4 della legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
  7. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato il
rappresentante  per  la  gestione dei sinistri di cui all'articolo 90
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il mandatario nominato
ai sensi del comma 1 ne assume la funzione.
Art. 4.
Richiesta  di  risarcimento  da  parte  di  danneggiati residenti nel
                     territorio della Repubblica
 
  1.  I  soggetti  residenti  nel  territorio  della  Repubblica  che
risultino   danneggiati   da  sinistri  della  circolazione  stradale
provocati  da  veicoli  stazionanti  abitualmente  e assicurati in un
altro  Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema
della  carta  verde,  hanno diritto di richiedere il risarcimento del
danno  oltre  che  al  responsabile del sinistro anche all'impresa di
assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il
sinistro  ovvero  anche  al  suo  mandatario designato nel territorio
della Repubblica.
  2.  In  caso  di  mancata  designazione  del  mandatario  da  parte
dell'impresa  di  assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo
che  ha  causato  il  sinistro  e  nei casi di inadempimento a quanto
disposto  dall'articolo  3,  comma  5, il danneggiato puo' rivolgersi
all'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6, secondo
quanto previsto dall'articolo 8.
                               Art. 5.
                       Centro di informazione
 
  1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a
seguito  di  un  sinistro  derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore,  e'  istituito  presso  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo - ISVAP, il quale
puo'  anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti
pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di
cui alla lettera a), un Centro di informazione incaricato:
    a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:
      1)  la  targa  di immatricolazione di ogni veicolo che staziona
abitualmente nel territorio della Repubblica;
      2)   i   numeri   e  la  data  di  scadenza  delle  polizze  di
assicurazione  che  coprono la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione  di  detti  veicoli  per  i  rischi  di  cui  al ramo 10
dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi
dalla responsabilita' del vettore;
      3)  le  imprese di assicurazione che coprono la responsabilita'
civile  derivante  dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di
cui  al ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  175, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i mandatari per
la   liquidazione   dei   sinistri   designati  da  tali  imprese  di
assicurazione  conformemente all'articolo 3 e notificati al Centro di
informazione conformemente al comma 3;
    b) di  assistere gli aventi diritto al risarcimento nell'ottenere
le informazioni di cui alla lettera a), numeri 1, 2 e 3.
  2.  Le  informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono conservate
per   un   periodo   di   sette   anni   dalla   data  di  cessazione
dell'immatricolazione  del  veicolo  o  di  scadenza del contratto di
assicurazione.
  3. Le imprese di assicurazione comunicano tempestivamente ai centri
di  informazione  di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del
proprio  mandatario  per  la  liquidazione  dei sinistri designato in
ciascuno Stato membro.
  4.  I  danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 2,
hanno  diritto  di  richiedere  al Centro di informazione entro sette
anni dalla data del sinistro:
    a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
    b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della
stessa;
    c) nome  ed  indirizzo  del  mandatario  per  la liquidazione dei
sinistri   dell'impresa   di  assicurazione  nello  Stato  membro  di
residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
      1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o
      2)  il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente
nel territorio della Repubblica, o
      3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
  5.  Il  trattamento  e  la  comunicazione  dei  dati personali sono
consentiti,  con  esclusione  dei  dati  personali sensibili ai sensi
della  legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  nei  limiti stabiliti dal
presente decreto legislativo.
  6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al
Centro  di  informazione  il  nome  e  l'indirizzo del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o
del  locatario  in  ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha
causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un
interesse  giuridicamente  tutelato ad ottenere tali informazioni, si
rivolge in particolare:
    a) all'impresa di assicurazione, o
    b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
  7.  Le  imprese  di  assicurazione  che  coprono la responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  che  stazionano
abitualmente   nel   territorio   della   Repubblica  sono  tenute  a
comunicare,  in  via  sistematica, i dati relativi ai numeri di targa
dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione
della  copertura  assicurativa,  ai  nominativi  dei mandatari per la
liquidazione  dei  sinistri  nominati  in  ciascuno Stato membro e, a
richiesta,  tempestivamente  i dati relativi al nome ed indirizzo del
proprietario  o  dell'usufruttuario  o  dell'acquirente  con patto di
riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario.
  8.  Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di
polizia,   nonche'   gli   organi   di   polizia   stradale   di  cui
all'articolo 12  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le
pubbliche  amministrazioni  competenti  in  materia  di prevenzione e
contrasto    di   comportamenti   fraudolenti   nel   settore   delle
assicurazioni obbligatorie, hanno accesso gratuito ai dati del Centro
di   informazione,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   28 settembre   1994,   n.   634,  e
dall'articolo  25,  comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le
imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano, l'Organismo di
indennizzo  nazionale,  di  cui all'articolo 6, possono richiedere al
Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato.
  9.  Per  le  esigenze  di funzionamento del Centro di informazione,
l'ISVAP  puo',  ai  sensi  della  legge  31 dicembre  1996,  n.  675,
avvalersi  dei  dati  non  sensibili  trattati per le finalita' della
banca  dati  sinistri,  istituita  ai  sensi  dell'articolo  2, comma
5-quater,   della   legge   26 maggio  2000,  n.  137,  e  successive
modificazioni.   L'ISVAP  dispone  le  modifiche  e  le  integrazioni
necessarie  alla  banca  dati  sinistri,  al  fine  di  coordinare il
relativo   trattamento  dei  dati  con  le  esigenze  del  Centro  di
informazione.
  10. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte
delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento
dei  dati  e  di  gestione  del  Centro  di  informazione,  anche nei
confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni,
nonche'  le  modalita' di accesso alle informazioni per i soggetti di
cui  al  comma 3, sono definite con provvedimento dell'ISVAP, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento
sono  individuati  i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui
al  comma  9,  che  saranno oggetto di trattamento anche da parte del
Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili.
  11.  Ai  sensi  dell'articolo  25, comma 2, della legge 24 novembre
2000, n. 340, l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli
ed  ai  nomi  dei  proprietari  dei  veicoli  contenuti  nei pubblici
registri.  Ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 settembre  1994, n. 634, l'ISVAP ha altresi' titolo ad accedere ai
dati  dell'archivio  nazionale  dei veicoli di cui agli articoli 225,
comma  1,  lettera  b),  e  226,  commi  5  e  seguenti,  del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  12.  Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione
istituiti   dagli   altri   Stati   membri   per  l'attuazione  delle
disposizioni contenute nella direttiva 2000/26/CE.
  13.  L'inosservanza  del  termine  di invio dei dati da parte delle
imprese di assicurazione al Centro di informazione, da stabilirsi con
il   provvedimento   dell'ISVAP   di   cui   al  comma  10,  comporta
l'applicazione  delle  seguenti  sanzioni  amministrative, secondo le
modalita'  procedurali  di  cui  all'articolo 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni:
    a) la  sanzione da euro 200 a euro 600 se il ritardo e' contenuto
negli otto giorni successivi a detto termine;
    b) la  sanzione  da euro 400 a euro 1.200 se il ritardo supera il
termine  di  cui  alla lettera a) fino a 30 giorni dalla scadenza del
termine di invio;
    c) la sanzione da euro 600 a euro 1.800 se il ritardo supera i 30
giorni di cui alla lettera b).
  14. Le sanzioni di cui al comma 13 si applicano anche nelle ipotesi
di invio di dati incompleti.
                               Art. 6.
                  Organismo di indennizzo nazionale
 
  1.  Alla  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici  - CONSAP
S.p.a.,  quale  gestore  del  Fondo  di garanzia per le vittime della
strada,   e'   riconosciuto  il  ruolo  di  Organismo  di  indennizzo
nazionale.
  2.  L'Organismo  di  indennizzo  nazionale, nello svolgimento delle
proprie  funzioni,  si avvale dell'Ufficio centrale italiano, secondo
le modalita' stabilite con apposita convenzione.
                               Art. 7.
          Intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale
 
  1.  L'Organismo  di indennizzo nazionale e' incaricato di risarcire
gli  aventi  diritto  che  abbiano  residenza  nel  territorio  della
Repubblica,  per  danni  a  cose  o  a  persone derivanti da sinistri
avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di:
    a) un  veicolo  assicurato tramite uno stabilimento situato in un
altro  Stato  membro  e  stazionante  abitualmente  in un altro Stato
membro;
    b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
    c) un  veicolo  di  cui  risulti  impossibile, entro due mesi dal
sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  l'Organismo di
indennizzo   nazionale  interviene  anche  qualora  il  sinistro  sia
avvenuto   in   uno   Stato  terzo,  il  cui  ufficio  nazionale  per
l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
                               Art. 8.
         Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
 
  1.  Nel caso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma
2,  gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo
nazionale richiesta di risarcimento:
    a) qualora  l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la
liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano
fornito  una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta
di  risarcimento  entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto
hanno  presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di
assicurazione  del  veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al
mandatario per la liquidazione dei sinistri;
    b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato
un  mandatario  per la liquidazione dei sinistri nel territorio della
Repubblica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2000/26/CE.  In questo caso gli aventi diritto non possono presentare
all'Organismo  di  indennizzo nazionale una richiesta di risarcimento
se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di
assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno
ricevuto  una  risposta  motivata  entro tre mesi dalla presentazione
della richiesta.
  2.  L'Organismo  di  indennizzo  nazionale  si  astiene  o cessa di
intervenire  a  favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno
intrapreso  o  intraprendano  un'azione  legale  direttamente  contro
l'impresa   di   assicurazione  ovvero  contro  il  responsabile  del
sinistro.
  3.   L'intervento   dell'Organismo   di   indennizzo  nazionale  e'
sussidiario  rispetto  alla  richiesta  nei confronti della persona o
delle  persone  che  hanno  causato  il sinistro ovvero nei confronti
dell'impresa   di  assicurazione  o  del  suo  mandatario.  Tuttavia,
l'Organismo   di   indennizzo   nazionale  non  puo'  subordinare  il
risarcimento  alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia
insolvente o rifiuti di pagare.
  4.  Gli  aventi  diritto  presentano  all'Organismo  di  indennizzo
nazionale  la  propria  richiesta  di  risarcimento in forma scritta,
inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento o a mezzo
telefax,  purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione,
o  consegnata  a  mano  all'Organismo  di  indennizzo  nazionale  con
rilascio di ricevuta.
  5.  L'Organismo  di  indennizzo nazionale interviene entro due mesi
dalla  data  in  cui  gli  aventi  diritto presentano ad esso, con le
modalita'   di  cui  al  comma  4,  sopra  la  propria  richiesta  di
risarcimento,  ma  pone  fine al suo intervento in caso di successiva
risposta  motivata dell'impresa di assicurazione o del mandatario per
la  liquidazione  dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al
risarcimento.
  6. L'Organismo di indennizzo nazionale informa immediatamente:
    a) l'impresa  di  assicurazione  con  la  quale  e' assicurato il
veicolo   che   ha  causato  il  sinistro  o  il  mandatario  per  la
liquidazione dei sinistri;
    b) l'organismo   di   indennizzo   dello   Stato   membro   dello
stabilimento  dell'impresa  di  assicurazione  che  ha  stipulato  il
contratto;
    c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
    d) l'ufficio  nazionale  per  l'assicurazione  dello Stato ove e'
avvenuto  il  sinistro  se il sinistro e' stato causato da un veicolo
stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e' accaduto il
sinistro;
di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e
che  interverra'  entro  due  mesi a decorrere dalla presentazione di
detta richiesta.
  7.  L'Organismo  di indennizzo nazionale cui e' stata presentata la
richiesta   di   risarcimento   e'   tenuto   a  rispettare,  per  la
determinazione  della responsabilita' e la quantificazione del danno,
le norme del diritto positivo applicabili nello Stato ove e' avvenuto
il sinistro.
          Nota all'art. 8:
              - Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.
                               Art. 9.
Rimborso da parte dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove
ha  sede l'impresa di assicurazione del responsabile all'Organismo di
                        indennizzo nazionale
 
  1. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli
aventi  diritto  secondo quanto stabilito dall'articolo 8, acquisisce
un  credito  nei  confronti  dell'organismo di indennizzo dello Stato
membro  ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che
ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato
il  sinistro  per  quanto  anticipato  a titolo di risarcimento e per
quanto sostenuto a titolo di spese dirette ed indirette relative alla
liquidazione  del  danno  nella  misura  e con le modalita' stabilite
dall'accordo  fra  gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di
indennizzo e i fondi di garanzia.
  2.  Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo
Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di
sinistri  avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta
verde  e causati dalla circolazione di veicoli assicurati con imprese
di   assicurazione   stabilite   nel   territorio  della  Repubblica,
l'Organismo di indennizzo nazionale e' tenuto al rimborso della somma
eventualmente  pagata  dall'organismo  di  indennizzo  dello Stato di
residenza  degli aventi diritto al risarcimento per i danni subiti da
questi ultimi.
  3.  L'Organismo  di  indennizzo  nazionale e' surrogato nei diritti
degli  aventi  diritto  al risarcimento nei confronti dell'impresa di
assicurazione  o  del  responsabile  del sinistro nella misura in cui
l'organismo  di  indennizzo  dello  Stato  membro  di residenza degli
aventi  diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. Detta
impresa  e'  tenuta  a  rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di
indennizzo  nazionale  di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo
di  risarcimento  e  di  quanto  dal medesimo corrisposto a titolo di
spese  dirette  ed  indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta
corredata   della   prova   dell'avvenuto   pagamento.  L'importo  da
rimborsare   puo'   costituire  oggetto  di  contestazione  da  parte
dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'Organismo di indennizzo
nazionale  abbia omesso la comunicazione di cui all'articolo 8, comma
6, lettera a).
                              Art. 10.
    Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
 
  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
l'Organismo   di  indennizzo  nazionale,  ricevuta  la  richiesta  di
risarcimento, deve informarne immedia-tamente:
    a) il  fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che
ha  causato  il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di
un  veicolo  non assicurato, nonche' il fondo di garanzia dello Stato
membro  in  cui  e'  accaduto  il  sinistro  se diverso da quello ove
staziona abitualmente il veicolo;
    b) il  fondo  di  garanzia  dello  Stato  membro  in  cui  si  e'
verificato  il  sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato
da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di
uno Stato terzo.
  2.  L'Organismo  di  indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di
risarcimento,  e'  tenuto  a  rispettare, per la determinazione della
responsabilita'  e la quantificazione del danno, le norme del diritto
positivo vigenti nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
  3. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli
aventi  diritto,  secondo  quanto previsto nel comma 1, ha diritto di
richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento
e  di  quanto  sostenuto  a titolo di spese dirette e indirette nella
misura   e  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'accordo  fra  gli
organismi  di  indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi
di garanzia:
    a) al  fondo  di  garanzia  dello  Stato membro in cui il veicolo
staziona  abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata
l'impresa di assicurazione;
    b) al  fondo  di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato
il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
    c) al  fondo  di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato
il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
                              Art. 11.
Rimborso  da  parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada
         per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo
 
  1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della strada, di cui
all'articolo  19  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni,  rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro
nel  quale  gli  aventi diritto al risarcimento risiedono della somma
con  la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto,
nonche' delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 10, comma
3, nei seguenti casi:
    a) sinistri  avvenuti  in  uno  Stato membro diverso da quello di
residenza  degli  aventi  diritto  al  risarcimento  e  causati da un
veicolo  stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per
il quale non e' possibile identificare l'impresa di assicurazione;
    b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da
un  veicolo  non  identificato  o da un veicolo non assicurato di uno
Stato terzo.
  2.  Il  Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada, dopo aver
rimborsato   l'organismo   d'indennizzo,  ha  diritto  di  esercitare
l'azione   di   regresso   prevista   dall'articolo  29  della  legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
 agato  nonche'  dei  relativi
Art. 12.
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
 
  1.  Al  comma  2  dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera:
  "e-bis)  il  nome  e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione
dei  sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i
rischi  da  coprire  sono  classificati  nel  ramo  10  del  punto  A
dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore;".
  2.  Al  comma  1  dell'articolo 94 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera:
  "e-bis)  comunicare  il  nome  e  l'indirizzo del mandatario per la
liquidazione  dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati
membri,  se  i  rischi  da  coprire sono classificati nel ramo 10 del
punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore".
Art. 13.
             Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n.
576, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:
  "In  ogni  caso,  e'  garantita la presenza di componenti dotati di
specifica    professionalita'    nel    settore    dell'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione di veicoli a motore e natanti.".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Pisanu, Ministro dell'interno
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli