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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2002, n.298

 

Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sui servizi di bancoposta.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.

144;

  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

  Ritenuta  la  necessita'  di apportare modifiche al regolamento sui servizi   di   bancoposta   al   fine  di  consentire  l'applicazione dell'istituto del protesto anche agli assegni postali;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze e del Ministro delle comunicazioni;

 

E m a n a

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

  1.  All'articolo  7  del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: "Assegni postali ordinari";

    b) i commi 1 e 3 sono abrogati;

    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  "4.  Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio   decreto   21  dicembre  1933,  n.  1736,  e  tutte  le  altre disposizioni relative all'assegno bancario.".

     

 

Art. 2.

  1.  L'articolo  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente:

  "Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non puo' essere  riscosso  se  non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.

  2.  Gli  assegni  postali  vidimati  sono pagabili a vista entro il termine  massimo  di  due  mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non e' piu' pagabile ed il  traente  puo' richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo  stesso  termine  e' possibile constatare il rifiuto del pagamento con  le  modalita'  previste  dagli  articoli 45 e seguenti del regio decreto  21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

  3.   Agli   assegni   postali  vidimati  si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.".

 

     

Art. 3.

  1.  Il  comma  1  dell'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente:

  "1.  L'assegno  di  pagamento estero e' un assegno postale vidimato utilizzato  per  il  pagamento  di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al beneficiario.".

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 28 novembre 2002