DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre
2002, n.298
Regolamento
recante modifiche al
decreto del Presidente
della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sui servizi di
bancoposta.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Udito
il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Ritenuta
la necessita' di apportare modifiche al regolamento sui servizi di
bancoposta al fine
di consentire l'applicazione dell'istituto del protesto
anche agli assegni postali;
Vista
la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;
Sulla
proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1.
All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica e'
sostituita dalla seguente:
"Assegni postali ordinari";
b) i commi 1 e 3 sono abrogati;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.
Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto
21 dicembre 1933,
n. 1736, e
tutte le altre disposizioni relative all'assegno
bancario.".
Art. 2.
1.
L'articolo 8 del
decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Assegni postali vidimati). -
1. L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche da chi non e'
correntista postale e non puo' essere
riscosso se non reca la vidimazione che comprova
l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.
2. Gli assegni
postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo
di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione,
decorso il quale il titolo non e' piu' pagabile ed il traente puo' richiedere a
Poste la restituzione dei fondi. Entro lo
stesso termine e' possibile constatare il rifiuto del
pagamento con le modalita'
previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di
esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
3.
Agli assegni postali
vidimati si applicano,
in quanto compatibili, le
disposizioni sull'assegno bancario.".
Art. 3.
1.
Il comma 1
dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente:
"1.
L'assegno di pagamento estero e' un assegno postale
vidimato utilizzato per il
pagamento di fondi trasferiti dall'estero
ed e' spedito da Poste al beneficiario.".
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 novembre 2002