(Testo approvato in via definitiva dalla
Camera dei deputati il 9 ottobre 2002, non ancora promulgato o pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195,
recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
di extracomunitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole:
"entro trenta giorni dalla medesima data" sono sostituite dalle
seguenti: "entro la data dell'11 novembre 2002";
al comma 3, lettera a), dopo le parole:
"a tempo indeterminato", sono inserite le seguenti:
"ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un
anno"; le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al" e sono soppresse le parole da:
"ovvero" fino alla fine della lettera;
al comma 4, primo periodo, è soppressa la
parola: "regionale";
al comma 5, terzo periodo, le parole:
"della posizione contributiva della manodopera occupata" sono
sostituite dalle seguenti: "della posizione contributiva previdenziale
ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato";
al comma 6, il primo periodo è sostituito dai
seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero
fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni";
al comma 7, primo periodo, dopo le parole:
"posizione contributiva" sono inserite le seguenti:
"previdenziale ed assistenziale";
al comma 8:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b)
e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il
lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento
di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera";
alla lettera b), sono soppresse le
parole: "o dell'Unione europea";
alla lettera c), dopo le parole: "non
lo ha commesso" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di
archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Per i soggetti diversi dal
datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui
all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari
denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La
medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di
emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189".
All'articolo 2:
al comma 3, le parole: "approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; la parola:
"modificato" è sostituita dalla seguente:
"introdotto" e dopo le parole: "articolo 1, comma
5," sono inserite le seguenti: "del presente decreto";
al comma 5, le parole: "approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 6, le parole: "approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e le
parole: "per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 2";
al comma 7, dopo le parole: "di cui
all'articolo 36 del" sono inserite le seguenti: "testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al"; le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al" e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", secondo modalità stabilite, anche per
quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle
informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo
36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
al comma 8, le parole: "approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"9-bis. Al comma 5, secondo periodo,
dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della
manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "previdenziale
ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato".
9-ter. Il primo periodo del comma 6
dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti:
"I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le
violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
9-quater. Al comma 6, secondo periodo,
dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia
in relazione alla posizione contributiva" sono inserite le seguenti:
"previdenziale e assistenziale".
9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b)
e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il
lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi
nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge,
sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della
presente lettera".
9-sexies. Al comma 7, lettera c),
dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che
esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti:
"che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o
che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'articolo 411 del codice di procedura penale".
9-septies. All'articolo 34, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e
28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "già
esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte
dalle direzioni medesime"".
All'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
"2-bis. Per l'erogazione del compenso
per lavoro straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attività richiesta per la
definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, è
autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e
di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
Decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
211 del 9 settembre 2002
Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare
1. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di
impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie
dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo' denunciare,
entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione
attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societa' operanti in
Italia, la denuncia e' sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A
tutti gli effetti, la data di presentazione e' quella recata dal timbro
dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione e' presentata
dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della societa' e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
b) attestato di pagamento di un contributo
forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione
della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali e' riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilita' e la
ricevibilita' della dichiarazione e la comunica al centro regionale per
l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi
ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validita' pari ad
un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione
della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui
al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e
per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta
l'improcedibilita' e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di
soggiorno puo' essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non
inferiore ad un anno, nonche' della regolarita' della posizione contributiva
della manodopera occupata.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da l a 3,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Le predette cause di non punibilita' non si applicano a coloro che
abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non
rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina, con proprio decreto, le modalita' per l'imputazione del
contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare
fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le
modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della liberta' personale;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
c) che risultino denunciati per uno dei
reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di
emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia
di immigrazione del presente decreto, e' punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di conclusione della procedura
di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di
allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi
nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi
per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali
provvedimenti di espulsione gia' adottati nei confronti dello straniero che ha
stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 2-bis, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b),
della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano
il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi
fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di
soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonche' le
modalita' di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui
all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la
presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste
dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e
4-bis dell'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b)
e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo
straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a)
ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero
per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi
fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e
6, comma 4, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30
luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All'atto della consegna della carta
d'identita' elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti
a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis,
del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge
30 luglio 2002, n. 189.
8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della
garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui
all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese
per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di
rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla
retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo
complessivo mensile.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro
5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in
euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.