Emanuele Papaleo
Sulla presunta agevolazione allassociazione mafiosa
La circostanza aggravante prevista dallart.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire lassociazione.
La circostanza aggravante prevista dallart.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire lassociazione, con la conseguenza che questo fine deve essere lobiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito alleffettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dellorganizzazione.Peraltro, per la qualificazione dellart 7 citato devono sussistere due elementi, legata, la prima, alluso del “metodo mafioso”, avvalendosi cioè delle condizioni di cui allart. 416-bis c.p. e configurabile anche indipendentemente dallappartenenza dellagente al sodalizio delinquenziale; la seconda, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose oggettivamente dirette ad agevolare le attività dellassociazione mafiosa.
La condotta stessa, cioè, per le modalità che la distinguono, deve essere tale da evocare nel soggetto passivo lesistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso; la seconda ipotesi, viceversa, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare lattività di unassociazione di tipo mafioso, ne implica necessariamente lesistenza reale, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di unentità solo immaginaria.
Tale duplice configurazione, e quindi laggravante della c.d agevolazione mafiosa, sussisterà a condizione che tale comportamento risulti assistito e suffragato dalla consapevolezza di favorire lintero sodalizio, e non un suo singolo comportamento del quale si ignorino le connessione con la criminalità organizzata.
Il metodo mafioso come elemento circostanziale, invece, si configura necessariamente nella realizzazione di determinati atti intimidatori violenti (dai quali consegue lassoggettamento) impiegati per lesecuzione di singoli episodi criminosi. Tale circostanza in esame, invece, può essere contestata solo ogni qualvolta la forza di intimidazione venga effettivamente utilizzata per la consumazione di singoli delitti.
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La circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione