Roberto Le Pera
La nota riguarda il decreto n° 618/17 emesso dal Tribunale di Cosenza, sezione Misure di Prevenzione, e riguarda una delle prime applicazioni dei principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n° 111/2018) con la quale è stato rivisto il consolidato e dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad unassociazione di tipo mafioso la attualità della pericolosità del prevenuto poteva essere esclusa solo in caso di prova del recesso personale dallorganizzazione di appartenenza o della disintegrazione dellorganizzazione medesima. Con la pronuncia in commento, che si caratterizza per essere una delle prime successivamente al deposito delle motivazioni della sentenza 111/2018 (dep. il 04 gennaio 2018), è statuito che: a fronte di misure di prevenzione richieste o applicate nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità del soggetto per l’applicazione o il mantenimento della misura, senza che sia possibile una presunzione di pericolosità legata alla passata partecipazione ad un gruppo associativo suscettibile di essere vinta solo in caso di dimostrazione di un formale recesso dal gruppo medesimo.”
Allego Decreto del Tribunale di Cosenza e mia nota, con richiesta di pubblicazione se ritenuta tecnicamente accettabile.
grazie.
Roberto Le Pera
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