Delle successioni testamentarie

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TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 587.


(Testamento).


Il testamento e' un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avra' cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.


Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Vedi anche:

Le caratteristiche del testamento

Art. 588.


(Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare).


Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualita' di erede, se comprendono l'universalita' o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita' di legatario.


L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Art. 589.


(Testamento congiuntivo o reciproco).


Non si puo' fare testamento da due o piu' persone nel medesimo atto, ne' a vantaggio di un terzo, ne' con disposizione reciproca.

Art. 590.


(Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle).


La nullita' della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non puo' essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullita', ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

CAPO II
Della capacita' di disporre per testamento

Art. 591.


(Casi d'incapacita').


Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.


((Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';

2) gli interdetti per infermita' di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento)).


Nei casi d'incapacita' preveduti dal presente articolo il testamento puo' essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

CAPO III
Della capacita' di ricevere per testamento

Art. 592.


( ((Figli)) riconosciuti o riconoscibili).


Se vi sono discendenti legittimi, i ((figli)), quando la filiazione e' stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento piu' di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.


I ((figli)) riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere piu' di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata. (22)

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AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 593.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 594.


Assegno ai figli non riconoscibili.


Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno. (40) ((223))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 83, comma 1, lettere a) e b)) che "All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Art. 595.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((49))

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AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".

Art. 596.


(Incapacita' del tutore e del protutore).


Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento e' fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.


Sono pero' valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che e' ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 597.


(Incapacita' del notaio, dei testimoni e dell'interprete).


Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

Art. 598.


(Incapacita' di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto).


Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto e' stato consegnato in plico non sigillato.

Art. 599.


(Persone interposte).


Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.


Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. (22) ((49))

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AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 599 del codice civile, nella parte in cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice.

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AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".

Art. 600.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192))((123))

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AGGIORNAMENTO (123)

La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

CAPO IV
Della forma dei testamenti
Sezione I
Dei testamenti ordinari

Art. 601.


(Forme).


Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.


Il testamento per atto di notaio e' pubblico o segreto.

Art. 602.


(Testamento olografo).


Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.


La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.


La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Vedi la guida: Il testamento olografo

Art. 603.


(Testamento pubblico).


Il testamento pubblico e' ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.


Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volonta', la quale e' ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da' lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalita' e' fatta menzione nel testamento.


Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non puo' sottoscrivere, o puo' farlo solo con grave difficolta', deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.


Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Art. 604.


(Testamento segreto).


Il testamento segreto puo' essere scritto dal testatore o da un terzo. Se e' scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se e' scritto in tutto o in parte da altri, o se e' scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.


Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresi' dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di cio' si fa menzione nell'atto di ricevimento.


Chi non sa o non puo' leggere non puo' fare testamento segreto.

Art. 605.


(Formalita' del testamento segreto).


La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un'impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione.


Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta cosi' sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta e' contenuto il suo testamento. Il testatore, se e' muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo e' stato scritto da altri.


Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalita'.


L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.


Se il testatore non puo', per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che e' stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio' deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Art. 606.


(Nullita' del testamento per difetto di forma).


Il testamento e' nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.


Per ogni altro difetto di forma il testamento puo' essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 607.


(Validita' del testamento segreto come olografo).


Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

Art. 608.


(Ritiro di testamento segreto od olografo).


Il testamento segreto e il testamento olografo che e' stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.


A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale e' sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non puo' sottoscrivere, se ne fa menzione.


Quando il testamento e' depositato in un pubblico archivio, il verbale e' redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.


Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

Sezione II
Dei testamenti speciali

Art. 609.


(Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni).


Quando il testatore non puo' valersi delle forme ordinarie, perche' si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita' o d'infortunio, il testamento e' valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podesta' o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici anni.(111)((112a))


Il testamento e' redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e' sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 610.


(Termine di efficacia).


Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.


Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena e' possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui e' stato ricevuto.

Art. 611.


(Testamento a bordo di nave).


Durante il viaggio per mare il testamento puo' essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.


Il testamento del comandante puo' essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Art. 612.


(Forme).


Il testamento indicato dall'articolo precedente e' redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.


Il testamento e' conservato tra i documenti di bordo ed e' annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 613.


(Consegna).


Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorita' consolare, il comandante e' tenuto a consegnare all'autorita' medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.


Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorita' marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.


Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.

Art. 614.


(Verbale di consegna).


L'autorita' marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 615.


(Termine di efficacia).


Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove e' possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 616.


(Testamento a bordo di aeromobile).


Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.


Il testamento e' ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando e' possibile, di due testimoni.


Le attribuzioni delle autorita' marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorita' aeronautiche.


Il testamento e' annotato sul giornale di rotta.

Art. 617.


(Testamento dei militari e assimilati).


Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato puo' essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.


Il testamento deve essere al piu' presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 618.


(Casi e termini d'efficacia).


Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.


Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove e' possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Art. 619.


(Nullita').


I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.


Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606.

Sezione III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti

Art. 620.


(Pubblicazione del testamento olografo).


Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.


Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.(111)((112a))


Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.


Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita dal notaio depositario.


Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.


Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale puo' disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.(111)((112a))


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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 621.


(Pubblicazione del testamento segreto).


Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.(111)((112a))


Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.


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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 622.

(Comunicazione dei testamenti alla pretura).


Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.(111)((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 623.


(Comunicazioni agli eredi e legatari).


Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli e' nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 624.


(Violenza, dolo, errore).


La disposizione testamentaria puo' essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando e' l'effetto di errore, di violenza o di dolo.


L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, e' causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed e' il solo che ha determinato il testatore a disporre.


L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si e' avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Vedi anche:

Vizi della volonta' e impugnazione del testamento

Art. 625.


(Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione).


Se la persona dell'erede o del legatario e' stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.


La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione e' stata erroneamente indicata o descritta, ma e' certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Vedi anche:

Vizi della volonta' e impugnazione del testamento

Art. 626.


(Motivo illecito).


Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed e' il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Vedi anche:

Vizi della volonta' e impugnazione del testamento

Art. 627.


(Disposizione fiduciaria).


Non e' ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realta' riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.


Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non puo' agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.


Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.

Art. 628.


(Disposizione a favore di persona incerta).


E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Art. 629.


(Disposizioni a favore dell'anima).


Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.


Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.


Il testatore puo' designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.

Art. 630.


(Disposizioni a favore dei poveri).


Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.


La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non puo' o non vuole accettare l'incarico.

Art. 631.


(Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo).


E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredita'.


Tuttavia e' valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra piu' persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed e' pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra piu' enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate piu' persone in modo alternativo e non e' stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.


Se l'onerato o il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa e' fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

Art. 632.


(Determinazione di legato per arbitrio altrui).


E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantita' del legato.


Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantita'.

Sezione II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Art. 633.


(Condizione sospensiva o risolutiva).


Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Vedi anche:

La condizione testamentaria

Art. 634.


(Condizioni impossibili o illecite).


Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto e' stabilito dall'art. 626.

Art. 635.


(Condizione di reciprocita').


E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.

Art. 636.


(Divieto di nozze).


E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.


Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Art. 637.


(Termine).


Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.

Art. 638.


(Condizione di non fare o di non dare).


Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volonta' del testatore.

Art. 639.


(Garanzia in caso di condizione risolutiva).


Se la disposizione testamentaria e' sottoposta a condizione risolutiva, l'autorita' giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredita' o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

Art. 640.


(Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine).


Se a taluno e' lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato puo' essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.


La garanzia puo' essere imposta anche al legatario quando il legato e' a termine finale.

Art. 641.


(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia).


Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato all'eredita' un amministratore.


Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

Art. 642.


(Persone a cui spetta l'amministrazione).


L'amministrazione spetta alla persona a cui favore e' stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi e' il diritto di accrescimento.


Se non e' prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.


In ogni caso l'autorita' giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, puo' provvedere altrimenti.

Art. 643.


(Amministrazione in caso di eredi nascituri).


Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa.


((Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.))

Art. 644.


(Obblighi e facolta' degli amministratori).


Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredita' giacente.

Art. 645.


(Condizione sospensiva potestativa senza termine).


Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato e' sospensiva potestativa e non e' indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorita' giudiziaria perche' fissi questo termine.

Art. 646.


(Retroattivita' della condizione).


L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non e' tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si e' verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

Art. 647.


(Onere).


Tanto all'istituzione di erede quanto al legato puo' essere apposto un onere.


Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorita' giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione.


L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Vedi anche:

Onere testamentario

Art. 648.


(Adempimento dell'onere).


Per l'adempimento dell'onere puo' agire qualsiasi interessato.


Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorita' giudiziaria puo' pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione e' stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.

Sezione III
Dei legati

Art. 649.


(Acquisto del legato).


Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di rinunziare.


Quando oggetto del legato e' la proprieta' di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta' o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.


Il legatario pero' deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne e' stato espressamente dispensato dal testatore.

Vedi anche:

Legato

Art. 650.


(Fissazione di un termine per la rinunzia).


Chiunque ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta' di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

Art. 651.


(Legato di cosa dell'onerato o di un terzo).


II legato di cosa dell'onerato o di un terzo e' nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato e' obbligato ad acquistare la proprieta' della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma e' in sua facolta' di pagarne al legatario il giusto prezzo.


Se pero' la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprieta' del testatore al momento della sua morte, il legato e' valido.

Art. 652.


(Legato di cosa solo in parte del testatore).


Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato e' valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volonta' del testatore di legare la cosa per intero, in conformita' dell'articolo precedente.

Art. 653.


(Legato di cosa genericamente determinata).


E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Art. 654.


(Legato di cosa non esistente nell'asse).


Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.


Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantita' determinata, il legato ha effetto per la quantita' che vi si trova.

Art. 655.


(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).


Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perche' erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Art. 656.


(Legato di cosa del legatario).


Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era gia' di proprieta' del legatario e' nullo, se la cosa si trova in proprieta' di lui anche al tempo dell'apertura della successione.


Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprieta' del testatore, il legato e' valido, ed e' altresi' valido se in questo tempo la cosa si trova in proprieta' dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

Art. 657.


(Legato di cosa acquistata dal legatario).


Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato e' senza effetto in conformita' dell'art. 686.


Se dopo la confezione del testamento la cosa legata e' stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato e' senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.

Art. 658.


(Legato di credito o di liberazione da debito).


Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.


L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Art. 659.


(Legato a favore del creditore).


Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Art. 660.


(Legato di alimenti).


Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 661.


(Prelegato).


Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredita' si considera come legato per l'intero ammontare.

Art. 662.


(Onere della prestazione del legato).


Il testatore puo' porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o piu' legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.


Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Art. 663.


(Legato imposto a un solo erede).


Se l'obbligo di adempiere il legato e' stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo e' tenuto a soddisfarlo.


Se e' stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volonta' del testatore.

Art. 664.


(Adempimento del legato di genere).


Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non e' affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi e' obbligato a dare cose di qualita' non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi e' una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facolta' ne' puo' essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.


Se la scelta e' lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualita'; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredita', il legatario puo' scegliere la migliore.


Se il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa e' fatta a norma del terzo comma dell'art. 631.

Art. 665.


(Scelta nel legato alternativo).


Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.

Art. 666.


(Trasmissione all'erede della facolta' di scelta).


Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facolta' di scegliere si trasmette al suo erede.


La scelta fatta e' irretrattabile.

Art. 667.


(Accessioni della cosa legata).


La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.


Se e' stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero gia' al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilita' del secondo comma dell'art. 686.


Se il fondo legato e' stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purche' siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unita' economica.

Art. 668.


(Adempimento del legato).


Se la cosa legata e' gravata da una servitu', da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne e' sopportato dal legatario.


Se la cosa legata e' vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredita', o anche di un terzo, l'erede e' tenuto al pagamento delle annualita' o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

Art. 669.


(Frutti della cosa legata).


Se oggetto del legato e' una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.


Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantita', i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato e' stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 670.


(Legato di prestazioni periodiche).


Se e' stata legata una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorche' fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato pero' non puo' esigersi se non dopo scaduto il termine.


Si puo' tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti.

Art. 671.


(Legati e oneri a carico del legatario).


Il legatario e' tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

Art. 672.


(Spese per la prestazione del legato).


Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.

Art. 673.


(Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione).


Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore.


L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Sezione IV
Del diritto di accrescimento

Art. 674.


(Accrescimento tra coeredi).


Quando piu' eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalita' dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.


Se piu' eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.


L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volonta' del testatore.


E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

Art. 675.


(Accrescimento tra collegatari).


L'accrescimento ha luogo anche tra piu' legatari ai quali e' stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta' e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

Art. 676.


(Effetti dell'accrescimento).


L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.


I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 677.


(Mancanza di accrescimento).


Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.


Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.


Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.

Art. 678.


(Accrescimento nel legato di usufrutto).


Quando a piu' persone e' legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.


Se non vi e' diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprieta'.

Sezione V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie

Art. 679.


(Revocabilita' del testamento).


Non si puo' in alcun modo rinunziare alla facolta' di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Vedi anche:

Revoca del testamento

Art. 680.


(Revocazione espressa).


La revocazione espressa puo' farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Art. 681.


(Revocazione della revocazione).


La revocazione totale o parziale di un testamento puo' essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Art. 682.


(Testamento posteriore).


Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

Art. 683.


(Testamento posteriore inefficace).


La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perche' l'erede istituito o il legatario e' premorto al testatore, o e' incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredita' o al legato.

Art. 684.


(Distruzione del testamento olografo).


Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

Art. 685.


(Effetti del ritiro del testamento segreto).


Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria puo' valere come testamento olografo.

Art. 686.


(Alienazione e trasformazione della cosa legata).


L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a cio' che e' stato alienato, anche quando l'alienazione e' annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprieta' del testatore.


Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.


E' ammessa la prova di una diversa volonta' del testatore.

Art. 687.


(Revocazione per sopravvenienza di figli).


Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente ((...)) del testatore, benche' postumo, ((anche)) adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio ((nato fuori del matrimonio)).


((La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento.))


La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.


Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

CAPO VI
Delle sostituzioni
Sezione I
Della sostituzione ordinaria

Art. 688.


(Casi di sostituzione ordinaria).


Il testatore puo' sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredita'.


Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volonta'.

Vedi anche:

La sostituzione ordinaria dell'erede

Art. 689.


(Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca).


Possono sostituirsi piu' persone a una sola e una sola a piu'.


La sostituzione puo' anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti e' chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Art. 690.


(Obblighi dei sostituiti).


I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 691.


(Sostituzione ordinaria nei legati).


Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.

Sezione II
Della sostituzione fedecommissaria

Art. 692.


(( Sostituzione fedecommissaria. ))


((Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.


La stessa disposizione si applica nel caso del minore di eta', se trovasi nelle condizioni di abituale infermita' di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverra' la pronuncia di interdizione.


Nel caso di pluralita' di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.


La sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta' del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.


In ogni altro caso la sostituzione e' nulla)).((40))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 238, comma 1) che "La disposizione dell'articolo 692 del codice civile si applica anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullita' della sostituzione non sia stata gia' pronunziata con sentenza passata in giudicato."

Vedi anche:

La sostituzione fedecommissaria

Art. 693.


(Diritti e obblighi dell'istituito).


L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.


All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).

Art. 694.


(Alienazione dei beni).


L'autorita' giudiziaria puo' consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilita' evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Puo' anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Art. 695.


(Diritti dei creditori personali dell'istituito).


I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Art. 696.


(( Devoluzione al sostituito. ))


((L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.


Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace)).

Art. 697.


(Sostituzione fedecommissaria nei legati).


Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Art. 698.


(Usufrutto successivo).


La disposizione, con la quale e' lasciato a piu' persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualita', ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

Art. 699.


(Premi di nuzialita', opere di assistenza e simili).


E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialita' o di natalita', sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilita', a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualita' possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

CAPO VII
Degli esecutori testamentari

Art. 700.


(Facolta' di nomina e di sostituzione).


Il testatore puo' nominare uno o piu' esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.


Se sono nominati piu' esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.


Il testatore puo' autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

Vedi anche:

L'esecutore testamentario

Art. 701.


(Persone capaci di essere nominate).


Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacita' di obbligarsi.


Anche un erede o un legatario puo' essere nominato esecutore testamentario.

Art. 702.


(Accettazione e rinunzia alla nomina).


L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.(111)((112a))


L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine.


L'autorita' giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 703.


(Funzioni dell'esecutore testamentario).


L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volonta' del defunto.


A tal fine, salvo contraria volonta' del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.


Il possesso non puo' durare piu' di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorita' giudiziaria, per motivi di evidente necessita', sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potra' mai superare un altro anno.


L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e puo' compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando e' necessario alienare beni dell'eredita', ne chiede l'autorizzazione all'autorita' giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.


Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredita' o ad accettarla col beneficio d'inventario.

Art. 704.


(Rappresentanza processuale).


Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredita' devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facolta' d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e puo' esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Art. 705.


(Apposizione di sigilli e inventario).


L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredita' vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.


Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredita' in presenza dei chiamati all'eredita' o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Art. 706.


(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).


Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.


Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Art. 707.


(Consegna dei beni all'erede).


L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredita' che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.


Egli non puo' rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volonta' del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli gia' soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Art. 708.


(Disaccordo tra piu' esecutori testamentari).


Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorita' giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

Art. 709.


(Conto della gestione).


L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.


Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.


Gli esecutori testamentari, quando sono piu', rispondono solidalmente per la gestione comune.


Il testatore non puo' esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita' della gestione.

Art. 710.


(Esonero dell'esecutore testamentario).


Su istanza di ogni interessato, l'autorita' giudiziaria puo' esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarita' nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita' all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.


L'autorita' giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e puo' disporre opportuni accertamenti.

Art. 711.


(Retribuzione).


L'ufficio dell'esecutore testamentario e' gratuito. Tuttavia il testatore puo' stabilire una retribuzione a carico dell'eredita'.

Art. 712.


(Spese).


Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredita'.

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