Dei contratti in generale

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TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1321.


(Nozione).


Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1322.


(Autonomia contrattuale).


Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.


Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 1323.


(Norme regolatrici dei contratti).


Tutti i contratti, ancorche' non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Art. 1324.


(Norme applicabili agli atti unilaterali).


Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

CAPO II
Dei requisiti del contratto

Art. 1325.


(Indicazione dei requisiti).


I requisiti del contratto sono:

1) l'accordo delle parti;

2) la causa;

3) l'oggetto;

4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto pena di nullita'.

Sezione I
Dell'accordo delle parti

Art. 1326.


(Conclusione del contratto).


Il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.


L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.


Il proponente puo' ritenere efficace l'accettazione tardiva, purche' ne dia immediatamente avviso all'altra parte.


Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se e' data in forma diversa.


Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 1327.


(Esecuzione prima della risposta dell'accettante).


Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.


L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.

Art. 1328.


(Revoca della proposta e dell'accettazione).


La proposta puo' essere revocata finche' il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e' tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.


L'accettazione puo' essere revocata, purche' la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Art. 1329.


(Proposta irrevocabile).


Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto.


Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita' del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Art. 1330.


(Morte o incapacita' dell'imprenditore).


La proposta o l'accettazione, quando e' fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

Art. 1331.


(Opzione).


Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.


Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo puo' essere stabilito dal giudice.

Art. 1332.


(Adesione di altre parti al contratto).


Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita' dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Art. 1333.


(Contratto con obbligazioni del solo proponente).


La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata.


Il destinatario puo' rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso.

Art. 1334.


(Efficacia degli atti unilaterali).


Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Art. 1335.


(Presunzione di conoscenza).


La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia.

Art. 1336.


(Offerta al pubblico).


L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.


La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Vedi anche:

Offerta al pubblico

Art. 1337.


(Trattative e responsabilita' precontrattuale).


Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Art. 1338.


(Conoscenza delle cause d'invalidita').


La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.

Art. 1339.


(Inserzione automatica di clausole).


Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 1340.


(Clausole d'uso).


Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Art. 1341.


(Condizioni generali di contratto).


Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.


In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.

Art. 1342.


(Contratto concluso mediante moduli o formulari).


Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.


Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Sezione II
Della causa del contratto

Art. 1343.


(Causa illecita).


La causa e' illecita quando e' contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 1344.


(Contratto in frode alla legge).


Si reputa altresi' illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Art. 1345.


(Motivo illecito).


Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

Sezione III
Dell'oggetto del contratto

Art. 1346.


(Requisiti).


L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 1347.


(Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto).


Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e' valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Art. 1348.


(Cose future).


La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.

Art. 1349.


(Determinazione dell'oggetto).


Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto e' deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa e' manifestamente iniqua o erronea, la determinazione e' fatta dal giudice.


La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si puo' impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto e' nullo.


Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Sezione IV
Della forma del contratto

Art. 1350.


(Atti che devono farsi per iscritto).


Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita':

1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitu' prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;

7) i contratti di anticresi;

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;

9) i contratti di societa' o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Art. 1351.


(Contratto preliminare).


Il contratto preliminare e' nullo, se non e' fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Art. 1352.


(Forme convenzionali).


Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.

CAPO III
Della condizione nel contratto

Art. 1353.


(Contratto condizionale).


Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Art. 1354.


(Condizioni illecite o impossibili).


E' nullo il contratto al quale e' apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.


La condizione impossibile rende nullo il contratto se e' sospensiva; se e' risolutiva, si ha come non apposta.


Se la condizione illecita o impossibile e' apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto e' disposto dall'art. 1419.

Art. 1355.


(Condizione meramente potestativa).


E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Art. 1356.


(Pendenza della condizione).


In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi.


L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.

Art. 1357.


(Atti di disposizione in pendenza della condizione).


Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Art. 1358.


(Comportamento delle parti nello stato di pendenza).


Colui che si e' obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Art. 1359.


(Avveramento della condizione).


La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Art. 1360.


(Retroattivita' della condizione).


Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui e' stato concluso il contratto, salvo che, per volonta' delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.


Se pero' la condizione risolutiva e' apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gia' eseguite.

Art. 1361.


(Atti di amministrazione).


L'avveramento della condizione non pregiudica la validita' degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.


Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si e' avverata.

CAPO IV
Dell'interpretazione del contratto

Art. 1362.


(Intenzione dei contraenti).


Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.


Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1363.


(Interpretazione complessiva delle clausole).


Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Art. 1364.


(Espressioni generali).


Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365.


(Indicazioni esemplificative).


Quando in un contratto si e' espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, puo' estendersi lo stesso patto.

Art. 1366.


(Interpretazione di buona fede).


Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Art. 1367.


(Conservazione del contratto).


Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche' in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Art. 1368.


(Pratiche generali interpretative).


Le clausole ambigue s'interpretano secondo cio' che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto e' stato concluso.


Nei contratti in cui una delle parti e' un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo cio' che si pratica generalmente nel luogo in cui e' la sede dell'impresa.

Art. 1369.


(Espressioni con piu' sensi).


Le espressioni che possono avere piu' sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso piu' conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Art. 1370.


(Interpretazione contro l'autore della clausola).


Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 1371.


(Regole finali).


Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se e' a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se e' a titolo oneroso.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287)).

CAPO V
Degli effetti del contratto
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1372.


(Efficacia del contratto).


Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.


Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Art. 1373.


(Recesso unilaterale).


Se a una delle parti e' attribuita la facolta' di recedere dal contratto, tale facolta' puo' essere esercitata finche' il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.


Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolta' puo' essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione.


Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e' eseguita.


E' salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 1374.


(Integrazione del contratto).


Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.

Art. 1375.


(Esecuzione di buona fede).


Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1376.


(Contratto con effetti reali).


Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta' o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Art. 1377.


(Trasferimento di una massa di cose).


Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

Art. 1378.


(Trasferimento di cosa determinata solo nel genere).


Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta' si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Art. 1379.


(Divieto di alienazione).


Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Art. 1380.


(Conflitto tra piu' diritti personali di godimento).


Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.


Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, e' preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.


Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

Art. 1381.


(Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo).


Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Sezione II
Della clausola penale e della caparra

Art. 1382.


(Effetti della clausola penale).


La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.


La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Art. 1383.


(Divieto di cumulo).


Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.

Art. 1384.


(Riduzione della penale).


La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Art. 1385.


(Caparra confirmatoria).


Se al momento della conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.


Se la parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo' recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e' invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo' recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.


Se pero' la parte che non e' inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e' regolato dalle norme generali.

Art. 1386.


(Caparra penitenziale).


Se nel contratto e' stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.


In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

CAPO VI
Della rappresentanza

Art. 1387.


(Fonti della rappresentanza).


Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato.

Art. 1388.


(Contratto concluso dal rappresentante).


Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facolta' conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Art. 1389.


(Capacita' del rappresentante e del rappresentato).


Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.


In ogni caso, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante e' necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Art. 1390.


(Vizi della volonta').


Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.

Art. 1391.


(Stati soggettivi rilevanti).


Nei casi in cui e' rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.


In nessun caso il rappresentato che e' in mala fede puo' giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Art. 1392.


(Forma della procura).


La procura non ha effetto se non e' conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Art. 1393.


(Giustificazione dei poteri del rappresentante).


Il terzo che contratta col rappresentante puo' sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Art. 1394.


(Conflitto d'interessi).


Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato puo' essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art. 1395.


(Contratto con se stesso).


E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita' di conflitto d'interessi.


L'impugnazione puo' essere proposta soltanto dal rappresentato.

Art. 1396.


(Modificazione ed estinzione della procura).


Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.


Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Art. 1397.


(Restituzione del documento della rappresentanza).


Il rappresentante e' tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

Art. 1398.


(Rappresentanza senza potere).


Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita' del contratto.

Art. 1399.


(Ratifica).


Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto puo' essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.


La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.


Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.


Il terzo contraente puo' invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.


La facolta' di ratifica si trasmette agli eredi.

Art. 1400.


(Speciali forme di rappresentanza).


Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.

CAPO VII
Del contratto per persona da nominare

Art. 1401.


(Riserva di nomina del contraente).


Nel momento della conclusione del contratto una parte puo' riservarsi la facolta' di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Art. 1402.


(Termine e modalita' della dichiarazione di nomina).


La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.


La dichiarazione non ha effetto se non e' accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

Art. 1403.


(Forme e pubblicita').


La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.


Se per il contratto e' richiesta a determinati effetti una forma di pubblicita', deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

Art. 1404.


(Effetti della dichiarazione di nomina).


Quando la dichiarazione di nomina e' stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Art. 1405.


(Effetti della mancata dichiarazione di nomina).


Se la dichiarazione di nomina non e' fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.

CAPO VIII
Della cessione del contratto

Art. 1406.


(Nozione).


Ciascuna parte puo' sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta.

Vedi anche:

Cessione del contratto

Art. 1407.


(Forma).


Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione e' efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e' stata notificata o in cui essa l'ha accettata.


Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale e' inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

Art. 1408.


(Rapporti fra contraente ceduto e cedente).


Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.


Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.


Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si e' verificato; in mancanza e' tenuto al risarcimento del danno.

Art. 1409.


(Rapporti fra contraente ceduto e cessionario).


Il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Art. 1410.


(Rapporti fra cedente e cessionario).


Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.


Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

CAPO IX
Del contratto a favore di terzi

Art. 1411.


(Contratto a favore di terzi).


E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.


Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa pero' puo' essere revocata o modificata dallo stipulante, finche' il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.


In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volonta' delle parti o dalla natura del contratto.

Art. 1412.


(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).


Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi puo' revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.


La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche' il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Art. 1413.


(Eccezioni opponibili dal promittente al terzo).


Il promittente puo' opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

CAPO X
Della simulazione

(Vedi anche nelle guide legali "La simulazione contrattuale e l'azione di accertamento")

Art. 1414.


(Effetti della simulazione tra le parti).


Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.


Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purche' ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.


Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

Art. 1415.


(Effetti della simulazione rispetto ai terzi).


La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti contraenti, ne' dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.


I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Art. 1416.


(Rapporti con i creditori).


La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.


I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito e' anteriore all'atto simulato.

Art. 1417.


(Prova della simulazione).


La prova per testimoni della simulazione e' ammissibile senza limiti, se la domanda e' proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceita' del contratto dissimulato, anche se e' proposta dalle parti.

CAPO XI
Della nullita' del contratto

Art. 1418.


(Cause di nullita' del contratto).


Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.


Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.


Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 1419.


(Nullita' parziale).


La nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.


La nullita' di singole clausole non importa la nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Art. 1420.


(Nullita' nel contratto plurilaterale).


Nei contratti con piu' di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullita' che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullita' del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1421.


(Legittimazione all'azione di nullita').


Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Art. 1422.


(Imprescrittibilita' dell'azione di nullita').


L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Art. 1423.


(Inammissibilita' della convalida).


Il contratto nullo non puo' essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

Art. 1424.


(Conversione del contratto nullo).


Il contratto nullo puo' produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullita'.

CAPO XII
Dell'annullabilita' del contratto
Sezione I
Dell'incapacita'

Art. 1425.


(Incapacita' delle parti).


Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.


E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

Art. 1426.


(Raggiri usati dal minore).


Il contratto non e' annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore eta'; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non e' di ostacolo all'impugnazione del contratto.

Vedi anche:

Raggiri usati dal minore

Sezione II
Dei vizi del consenso

Art. 1427.


(Errore, violenza e dolo).


Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

Art. 1428.


(Rilevanza dell'errore).


L'errore e' causa di annullamento del contratto quando e' essenziale ed e' riconoscibile dall'altro contraente.

Art. 1429.


(Errore essenziale).


L'errore e' essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto.

Art. 1430.


(Errore di calcolo).


L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.

Art. 1431.


(Errore riconoscibile).


L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita' dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

Art. 1432.


(Mantenimento del contratto rettificato).


La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.

Art. 1433.


(Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione).


Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione e' stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.

Art. 1434.


(Violenza).


La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

Art. 1435.


(Caratteri della violenza).


La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'eta', al sesso e alla condizione delle persone.

Art. 1436.


(Violenza diretta contro terzi).


La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.


Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Art. 1437.


(Timore riverenziale).


Il solo timore riverenziale non e' causa di annullamento del contratto.

Art. 1438.


(Minaccia di far valere un diritto).


La minaccia di far valere un diritto puo' essere causa di annullamento del contratto solo quando e' diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Art. 1439.


(Dolo).


Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.


Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1440.


(Dolo incidente).


Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e' valido, benche' senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

Sezione III
Dell'azione di annullamento

Art. 1441.


(Legittimazione).


L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge.


L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Art. 1442.


(Prescrizione).


L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.


Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore eta'.


Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.


L'annullabilita' puo' essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla valere.

((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilita' degli immobili, lo stesso avra' diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra puo' risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverra' con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato e' stabilito in deroga all'art. 1442 Codice civile."

Art. 1443.


(Ripetizione contro il contraente incapace).


Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.

Art. 1444.


(Convalida).


Il contratto annullabile puo' essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilita', e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.


Il contratto e' pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilita'.


La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non e' in condizione di concludere validamente il contratto.

Art. 1445.


(Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).


L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

Art. 1446.


(Annullabilita' nel contratto plurilaterale).


Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilita' che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

CAPO XIII
Della rescissione del contratto

Art. 1447.


(Contratto concluso in stato di pericolo).


Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo' essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata.


Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo', secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Art. 1448.


(Azione generale di rescissione per lesione).


Se vi e' sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione e' dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puo' domandare la rescissione del contratto.


L'azione non e' ammissibile se la lesione non eccede la meta' del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.


La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda e' proposta.


Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.


Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Art. 1449.


(Prescrizione).


L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.


La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.

Art. 1450.


(Offerta di modificazione del contratto).


Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.

Art. 1451.


(Inammissibilita' della convalida).


Il contratto rescindibile non puo' essere convalidato.

Art. 1452.


(Effetti della rescissione rispetto ai terzi).


La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

CAPO XIV
Della risoluzione del contratto
Sezione I
Della risoluzione per inadempimento

Art. 1453.


(Risolubilita' del contratto per inadempimento).


Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.


La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione.


Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454.


(Diffida ad adempiere).


Alla parte inadempiente l'altra puo' intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intendera' senz'altro risoluto.


Il termine non puo' essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.


Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo e' risoluto di diritto.

Art. 1455.


(Importanza dell'inadempimento).


Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Art. 1456.


(Clausola risolutiva espressa).


I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.


In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 1457.


(Termine essenziale per una delle parti).


Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.


In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non e' stata espressamente pattuita la risoluzione.

Art. 1458.


(Effetti della risoluzione).


La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia' eseguite.


La risoluzione, anche se e' stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Art. 1459.


(Risoluzione nel contratto plurilaterale).


Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1460.


(Eccezione d'inadempimento).


Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.


Tuttavia non puo' rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede.

Art. 1461.


(Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti).


Ciascun contraente puo' sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

Art. 1462.


(Clausola limitativa della proponibilita' di eccezioni).


La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non puo' opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullita', di annullabilita' e di rescissione del contratto.


Nei casi in cui la clausola e' efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, puo' tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

Sezione II
Dell'impossibilita' sopravvenuta

Art. 1463.


(Impossibilita' totale).


Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Art. 1464.


(Impossibilita' parziale).


Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Art. 1465.


(Contratto con effetti traslativi o costitutivi).


Nei contratti che trasferiscono la proprieta' di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorche' la cosa non gli sia stata consegnata.


La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.


Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non e' liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa e' stata individuata.


L'acquirente e' in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilita' e' sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

Art. 1466.


(Impossibilita' nel contratto plurilaterale).


Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Sezione III
Dell'eccessiva onerosita'

Art. 1467.


(Contratto con prestazioni corrispettive).


Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo' domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.


La risoluzione non puo' essere domandata se la sopravvenuta onerosita' rientra nell'alea normale del contratto.


La parte contro la quale e' domandata la risoluzione puo' evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Art. 1468.


(Contratto con obbligazioni di una sola parte).


Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa puo' chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalita' di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equita'.

Art. 1469.


(Contratto aleatorio).


Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volonta' delle parti.

((CAPO XIV-BIS))
((Dei contratti del consumatore))

Art. 1469-bis.


((Contratti del consumatore))


((Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il consumatore.))

Art. 1469-ter.


((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).

Art. 1469-quater.


((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).

Art. 1469-quinquies.


((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).

Art. 1469-sexies.


((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).


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