Codice civile - delle persone fisiche

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LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE

CODICE CIVILE



Art. 1.


(Capacita' giuridica).


La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita.


I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Vedi anche:

La capacità giuridica


((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Art. 2.


(( (Maggiore eta'. Capacita' di agire).))


((La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.


Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro)).

Vedi anche:

La capacità d'agire

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))

Art. 4.


(Commorienza).


Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5.


(Atti di disposizione del proprio corpo).


Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. ((210))

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AGGIORNAMENTO (210)

La L. 19 settembre 2012, n. 167 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi".

Art. 6.


(Diritto al nome).


Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.


Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.


Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.

Art. 7.


(Tutela del diritto al nome).


La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, puo' chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.


L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o piu' giornali.

Art. 8.


(Tutela del nome per ragioni familiari).


Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione puo' essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9.


(Tutela dello pseudonimo).


Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, puo' essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Art. 10.


(Abuso dell'immagine altrui).


Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e' dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorita' giudiziaria, su richiesta dell'interessato, puo' disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

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