Del contratto estimatorio

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CAPO IV
Del contratto estimatorio

Art. 1556.


(Nozione).


Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Vedi anche:

Contratto estimatorio

Art. 1557.


(Impossibilita' di restituzione).


Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Art. 1558.


(Disponibilita' delle cose).


Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.


Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.

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