Del mandato

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CAPO IX
Del mandato
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1703.


(Nozione).


Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.

Art. 1704.


(Mandato con rappresentanza).


Se al mandatario e' stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.

Art. 1705.


(Mandato senza rappresentanza).


Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.


I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, puo' esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che cio' possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 1706.


(Acquisti del mandatario).


Il mandante puo' rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.


Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario e' obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.

Art. 1707.


(Creditori del mandatario).


I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purche', trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

Art. 1708.


(Contenuto del mandato).


Il mandato comprende non solo gli atti per i quali e' stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.


Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

Art. 1709.


(Presunzione di onerosita').


Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.

§ 1
Delle obbligazioni del mandatario

Art. 1710.


(Diligenza del mandatario).


Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.


Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Art. 1711.


(Limiti del mandato).


Il mandatario non puo' eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.


Il mandatario puo' discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Art. 1712.


(Comunicazione dell'eseguito mandato).


Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.


Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Art. 1713.


(Obbligo di rendiconto).


Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.


La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Art. 1714.


(Interessi sulle somme riscosse).


Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Art. 1715.


(Responsabilita' per le obbligazioni dei terzi).


In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Art. 1716.


(Pluralita' di mandatari).


Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte.


Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e' tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.


Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.

Art. 1717.


(Sostituto del mandatario).


Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che cio' sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.


Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando e' in colpa nella scelta.


Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.


Il mandante puo' agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Art. 1718.


(Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante).


Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.


Se vi e' urgenza, il mandatario puo' procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515.


Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.


Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attivita' professionale del mandatario.

§ 2
Delle obbligazioni del mandante

Art. 1719.


(Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato).


Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Art. 1720.


(Spese e compenso del mandatario).


Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.


Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.

Art. 1721.


(Diritto del mandatario sui crediti).


Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

§ 3
Dell'estinzione del mandato

Art. 1722.


(Cause di estinzione).


Il mandato si estingue:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito;

2) per revoca da parte del mandante;

3) per rinunzia del mandatario;

4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa e' continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

Art. 1723.


(Revocabilita' del mandato).


Il mandante puo' revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilita', risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.


Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del mandante.

Art. 1724.


(Revoca tacita).


La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.

Art. 1725.


(Revoca del mandato oneroso).


La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e' fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.


Se il mandato e' a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 1726.


(Revoca del mandato collettivo).


Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 1727.


(Rinunzia del mandatario).


Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.


In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

Art. 1728.


(Morte o incapacita' del mandante o del mandatario).


Quando il mandato si estingue per morte o per incapacita' sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi e' pericolo nel ritardo.


Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacita' del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Art. 1729.


(Mancata conoscenza della causa di estinzione).


Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.

Art. 1730.


(Estinzione del mandato conferito a piu' mandatari).


Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.

Sezione II
Della commissione

Art. 1731.


(Nozione).


Il contratto di commissione e' un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Vedi anche:

Il contratto di commissione

Art. 1732.


(Operazioni a fido).


Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformita' degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.


Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non e' autorizzato dagli usi, il committente puo' esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.


Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

Art. 1733.


(Misura della provvigione).


La misura della provvigione spettante al commissionario, se non e' stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui e' compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equita'.

Art. 1734.


(Revoca della commissione).


Il committente puo' revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

Art. 1735.


(Commissionario contraente in proprio).


Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario puo' fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o puo' acquistare per se' le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.


Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per se' non puo' praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo e' superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non puo' praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo e' inferiore al prezzo fissato dal committente.

Art. 1736.


(Star del credere).


Il commissionario che, in virtu' di patto o di uso, e' tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui e' compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equita'.

Sezione III
Della spedizione

Art. 1737.


(Nozione).


Il contratto di spedizione e' un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Vedi anche:

Il contratto di spedizione

Art. 1738.


(Revoca).


Finche' lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente puo' revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attivita' prestata.

Art. 1739.


(Obblighi dello spedizioniere).


Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita' di trasporto della merce, lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.


Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.


I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Art. 1740.


(Diritti dello spedizioniere).


La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.


Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

Art. 1741.


(Spedizioniere vettore).


Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

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