Della rendita vitalizia

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CAPO XIX
Della rendita vitalizia

Art. 1872.


(Modi di costituzione).


La rendita vitalizia puo' essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.


La rendita vitalizia puo' essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Art. 1873.


(Determinazione della durata).


La rendita vitalizia puo' costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.


Essa puo' costituirsi anche per la durata della vita di piu' persone.

Art. 1874.


(Costituzione a favore di piu' persone).


Se la rendita e' costituita a favore di piu' persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

Art. 1875.


(Costituzione a favore di un terzo).


La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalita', non richiede le forme stabilite per la donazione.

Art. 1876.


(Rendita costituita su persone gia' defunte).


Il contratto e' nullo, se la rendita e' costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva gia' cessato di vivere.

Art. 1877.


(Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso).


Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli da' o diminuisce le garanzie pattuite.

Art. 1878.


(Mancanza di pagamento delle rate scadute).


In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e' lo stesso stipulante, non puo' domandare la risoluzione del contratto, ma puo' far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinche' col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

Art. 1879.


(Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta).


Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo' liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate.


Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e' stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

Art. 1880.


(Modalita' del pagamento della rendita).


La rendita vitalizia costituita mediante contratto e' dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e' costituita.


Se pero' e' stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e' scaduta.

Art. 1881.


(Sequestro o pignoramento della rendita).


Quando la rendita vitalizia e' costituita a titolo gratuito, si puo' disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

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