Del riporto
CAPO II
Del riporto
(Nozione).
Il riporto e' il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprieta' al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprieta' di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che puo' essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
(Perfezione del contratto).
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
(Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli).
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.
(Inadempimento).
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene cio' che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.