Del giuoco e della scommessa
CAPO XXI
Del giuoco e della scommessa
(Mancanza di azione).
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e' ammessa in ogni caso se il perdente e' un incapace.
Vedi anche:
(Competizioni sportive).
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice puo' rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
(Lotterie autorizzate).
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.