Del giuoco e della scommessa

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CAPO XXI
Del giuoco e della scommessa

Art. 1933.


(Mancanza di azione).


Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.


Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e' ammessa in ogni caso se il perdente e' un incapace.

Vedi anche:

Gioco e scommessa

Art. 1934.


(Competizioni sportive).


Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.


Tuttavia il giudice puo' rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Art. 1935.


(Lotterie autorizzate).


Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

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