Della transazione
CAPO XXV
Della transazione
(Nozione).
La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
(Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti).
Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.
(Prova).
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
(Transazione sulla falsita' di documenti).
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e' stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.
(Errore di diritto).
La transazione non puo' essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.
(Lesione).
La transazione non puo' essere impugnata per causa di lesione.
(Transazione su pretesa temeraria).
Se una delle parti era consapevole della temerarieta' della sua pretesa, l'altra puo' chiedere l'annullamento della transazione.
(Transazione su un titolo nullo).
E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorche' le parti abbiano trattato della nullita' di questo.
Negli altri casi in cui la transazione e' stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa puo' chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullita' del titolo.
(Annullabilita' per falsita' di documenti).
E' annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
(Annullabilita' per cosa giudicata).
E' pure annullabile la transazione fatta su lite gia' decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
(Annullabilita' per scoperta di documenti).
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non puo' impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.
La transazione e' annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
(Risoluzione della transazione per inadempimento).
La risoluzione della transazione per inadempimento non puo' essere richiesta se il rapporto preesistente e' stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.