Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia

Indice del codice penale

TITOLO TERZO

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO I

Dei delitti contro l'attivita' giudiziaria

Art. 361. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Vedi anche:

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico Ufficiale

Art. 362. (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, e' punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa ne' si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Vedi anche:

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

Art. 363. (Omessa denuncia aggravata)

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalita' dello Stato, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni; ed e' da uno a cinque anni, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Vedi anche:

Il reato di omessa denuncia aggravata

Art. 364. (Omessa denuncia di reato da parte del cittadino).

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

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Vedi anche:

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 365. (Omissione di referto)

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Vedi anche:

Omissione di referto

Art. 366. (Rifiuto di uffici legalmente dovuti)

Chiunque, nominato dall'Autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Vedi anche:

Il rifiuto di uffici legalmente dovuti

Art. 367. (Simulazione di reato)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Vedi anche:

La simulazione di reato

Art. 368. (Calunnia)

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave.

La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte. (5)

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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Note:

La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno dei benefici e' stato conseguito".

Art. 369. (Autocalunnia)

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorita' indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorita' giudiziaria, incolpa se' stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 370. (Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

Vedi anche:

Il reato di simulazione o calunnia per fatto costituente contravvenzione

Art. 371. (Falso giuramento della parte)

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Vedi anche:

Il reato di falso giuramento della parte

Art. 371-bis. (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale )

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.(144)

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

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Note:

La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata gia' esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale".

Art. 371-ter. (False dichiarazioni al difensore).

Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Vedi anche:

Il reato di false dichiarazioni al difensore

Art. 372. (Falsa testimonianza)

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 373. (Falsa perizia o interpretazione)

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

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Vedi anche:

Il reato di falsa perizia o interpretazione

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Note:

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 374. (Frode processuale)

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.

Vedi anche:

Il reato di frode processuale

Art. 374-bis. (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale ).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

Vedi anche:

Il reato di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria

Art. 375. (Frode in processo penale e depistaggio).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

  1. a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
  2. b) richiesto dall'autorita' giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto e' commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 376. (Ritrattazione)

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. (163)

Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Vedi anche:

La ritrattazione

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 marzo 1999, n. 101 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1999, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti".

Art. 377. (Intralcio alla giustizia)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. (208) (233)

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Vedi anche:

Intralcio alla giustizia

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Note:

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

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Note:

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 377-bis. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

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Vedi anche:

Induzione a non rendere dichiarazioni

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Note:

La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5".

Art. 378. (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorita', comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. (5)

Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire cinquemila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

(33) (125) (233)

Vedi anche:

Il reato di favoreggiamento personale

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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Note:

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

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Note:

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

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Note:

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 379. (Favoreggiamento reale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

(33) (96) (125) 233

Vedi anche:

Il reato di favoreggiamento reale

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Note:

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

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Note:

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

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Note:

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

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Note:

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 379-bis. (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, e' punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

Vedi anche:

Il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Art. 380. (Patrocinio o consulenza infedele)

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La pena e' aumentata:

1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2° se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.(5)

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 381. (Altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico)

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorita' giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena e' della reclusione fino a un anno e della multa da lire cinquecento a cinquemila, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Vedi anche:

Il reato di altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Art. 382. (Millantato credito del patrocinatore)

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a se' o ad un terzo, denaro o altra utilita', col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Vedi anche:

Millantato credito del patrocinatore

Art. 383. (Interdizione dai pubblici uffici)

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 383-bis. (Circostanze aggravanti per il caso di condanna).

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; e' della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Art. 384. (Casi di non punibilita').

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. (152) (175) 215

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416 (in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale".

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Note:

La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5".

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 25/3/2009, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono".

Art. 384-bis. (Punibilita' dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero).

I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.

Art. 384-ter. (Circostanze speciali).

Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena e' aumentata dalla meta' a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.

La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

CAPO II

Dei delitti contro l'autorita' delle decisioni giudiziarie

Art. 385. (Evasione).

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.

Art. 386. (Procurata evasione)

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo. 5

La pena e' aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena e' diminuita:

1° se il colpevole e' un prossimo congiunto;

2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 387. (Colpa del custode)

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Il colpevole non e' punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.

Art. 387-bis. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 388. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale.

E' altresi' punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprieta' industriale, viola il relativo ordine.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

Art. 388-bis. (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo).

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Art. 388-ter. (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie).

Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 389. (Inosservanza di pene accessorie).

Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

Art. 390. (Procurata inosservanza di pena)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Art. 391. (Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive)

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole e' punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.

Art. 391-bis. Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni

Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte e' punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.

391-ter. (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

CAPO III

Della tutela arbitraria delle private ragioni

Art. 392.

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.

Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Art. 393. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila.

La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.

Art. 393-bis. (Causa di non punibilita').

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339,339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Art. 394.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 395.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 396.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 397.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 398.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 399.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 400.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 401.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

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