Della legge penale
LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO PRIMO
DELLA LEGGE PENALE
Art. 1. (Reati e pene: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2. (Successione di leggi penali)
Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se vi e' stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi' nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.(103)
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Note:
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 27/02/1985, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.".
Art. 3. (Obbligatorieta' della legge penale)
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresi' tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Art. 3-bis. (Principio della riserva di codice).
Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.
Art. 4. (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranita' dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, e' territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranita' dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
Art. 5. (Ignoranza della legge penale)
Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.109
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Note:
La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile".
Art. 6. (Reati commessi nel territorio dello Stato)
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.
Art. 7. (Reati commessi all'estero)
E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1° delitti contro la personalita' dello Stato italiano;
2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3° delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana.
Art. 8. (Delitto politico commesso all'estero)
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.(158) 159
Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
(18) (24)
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Note:
Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a che "E' concesso indulto:
- a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonche' i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate".
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Note:
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b che "E' concessa amnistia:
- a) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;
- b) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, nonche' per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia concessa dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.
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Note:
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale".
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Note:
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'errata corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, non prevede piu' l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 9. (Delitto comune del cittadino all'estero)
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.(5)
Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della liberta' personale di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis, 648 e 648-ter.1.
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Note:
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Art. 10. (Delitto comune dello straniero all'estero)
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.(5)
Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:
1° si trovi nel territorio dello Stato;
2° si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;(5)
3° l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.
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Note:
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Art. 11. (Rinnovamento del giudizio)
Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Art. 12. (Riconoscimento delle sentenze penali straniere)
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo' essere dato riconoscimento:
1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere;
2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorita' giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera puo' essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4°.
Art. 13. (Estradizione)
L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne facciano espresso divieto.
Non e' ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.
Art. 14. (Computo e decorrenza dei termini)
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Art. 15. (Materia regolata da piu' leggi penali o da piu' disposizioni della medesima legge penale)
Quando piu' leggi penali o piu' disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Art. 16. (Leggi penali speciali)
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.