Delle pene
TITOLO SECONDO
DELLE PENE
CAPO I
Delle specie di pene, in generale
Art. 17. (Pene principali: specie)
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;
2° l'ergastolo; 139
3° la reclusione;
4° la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1° l'arresto;
2° l'ammenda.
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Note:
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Art. 18. (Denominazione e classificazione delle pene principali)
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della liberta' personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.
Art. 19. (Pene accessorie: specie)
Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (177)
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
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Note:
La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
Art. 20. (Pene principali e accessorie)
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
CAPO II
Delle pene principali, in particolare
Art. 21.
ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224
Art. 22. (Ergastolo)
La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.
139
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Note:
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Art. 23. (Reclusione)
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.
Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.
Art. 24. (Multa)
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, ne' superiore a euro 50.000.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.
Art. 25. (Arresto)
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto puo' essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
Art. 26. (Ammenda)
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 ne' superiore a euro 10.000.
Art. 27. (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
CAPO III
Delle pene accessorie, in particolare
Art. 28. (Interdizione dai pubblici uffici)
L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1° del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4° dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;(34) 41
6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7° della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.(34)
Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi.
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Note:
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3, (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti.
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Note:
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra.
Art. 29. (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici)
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art. 30. (Interdizione da una professione o da un'arte)
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita', e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere una durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Art. 31. (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione)
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.
Art. 32. (Interdizione legale)
Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale.
La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilita' genitoriale.
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti.
Alla interdizione legale si applicano, per cio' che concerne la disponibilita', e l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.
Art. 32-bis. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Art. 32-ter. (Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione).
L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a cinque anni.
Art. 32-quater.
(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione).
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 423-bis, primo comma, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 32-quinquies. (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego).
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. (177)
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Note:
La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
Art. 33. (Condanna per delitto colposo)
Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.
Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta e' inferiore a tre anni di reclusione, o se e' inflitta soltanto una pena pecuniaria.
Art. 34. (Decadenza dalla responsabilita' genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa).
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilita' genitoriale.
La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilita' genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla responsabilita' genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilita' genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori.
Art. 35. (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte)
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita'.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne' superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.
Art. 35 bis. (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Art. 36. (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)
La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel Comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.(5)
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata ... nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ....
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Note:
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Art. 37. (Pene accessorie temporanee: durata)
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non e' espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Art. 38. (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)
Il condannato alla pena di morte e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
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Note:
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".