Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza

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TITOLO II-BIS

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 734-bis. (Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale).

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi.

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