Del reo e della persona offesa dal reato

Indice del codice penale

TITOLO QUARTO

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

CAPO I

Della imputabilita

Art. 85. (Capacita' d'intendere e di volere)

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere.

Art. 86. (Determinazione in altri dello stato d'incapacita', allo scopo di far commettere un reato)

Se taluno mette altri nello stato d'incapacita' d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacita'.

Art. 87. (Stato preordinato d'incapacita' d'intendere o di volere)

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Art. 88. (Vizio totale di mente)

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere.

Art. 89. (Vizio parziale di mente)

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita.

Art. 90. (Stati emotivi o passionali)

Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.

Art. 91. (Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore)

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, la pena e' diminuita.

Art. 92. (Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata)

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce la imputabilita'.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.

Art. 93. (Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti)

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 94. (Ubriachezza abituale)

Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza, e questa e' abituale, la pena e' aumentata.

Agli effetti della legge penale, e' considerato ubriaco abituale chi e' dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato e' commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 95. (Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Art. 96. (Sordomutismo)

Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita', la capacita' d'intendere o di volere.

Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena e' diminuita.

Vedi anche nelle guide legali:

Art. 97. (Minore degli anni quattordici)

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98. (Minore degli anni diciotto)

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale o dell'autorita' maritale.

CAPO II

Della recidiva, dell'abitualita' e professionalita' nel reato e della tendenza a delinquere

Art. 99. (Recidiva).

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena puo' essere aumentata fino alla meta':

1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, e' della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. 261

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Vedi anche nelle guide legali:

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Note:

Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia si applica anche ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza".

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 2015, n. 185 (in G.U. 1Є s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «e' obbligatorio e,»".

Art. 100.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1974, N. 220

Art. 101. (Reati della stessa indole)

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 102. (Abitualita' presunta dalla legge)

E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 103. (Abitualita' ritenuta dal giudice)

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 104. (Abitualita' nelle contravvenzioni)

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, e' dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 105. (Professionalita' nel reato)

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e' dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 106. (Effetti dell'estinzione del reato o della pena)

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, si tien conto altresi' delle condanne per le quali e' intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Art. 107. (Condanna per vari reati con una sola sentenza)

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato si applicano anche se, per i vari reati, e' pronunciata condanna con una sola sentenza.

Art. 108. (Tendenza a delinquere)

E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per se' e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto e' originata dall'infermita' preveduta dagli articoli 88 e 89.

Art. 109. (Effetti della dichiarazione di abitualita', professionalita' o tendenza a delinquere)

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato puo' essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se e' pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non puo' essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

CAPO III

Del concorso di persone nel reato

Art. 110. (Pena per coloro che concorrono nel reato)

Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Vedi anche le guide:

Art. 111. (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile)

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la responsabilita' genitoriale, la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.(128)

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Note:

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Art. 112. (Circostanze aggravanti)

La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:

1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti;

2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3° per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.

La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la responsabilita' genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi. (128)

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.

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Note:

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Art. 113. (Cooperazione nel delitto colposo)

Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

Vedi anche nelle guide legali:

Art. 114. (Circostanze attenuanti)

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112. 128

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Note:

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Art. 115. (Accordo per commettere un reato. Istigazione)

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu' persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse e' punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice puo' applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il reato non e' stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore puo' essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 116. (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti)

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Art. 117. (Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti)

Se, per le condizioni o le qualita' personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo e' piu' grave, il giudice puo', rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti, diminuire la pena. (114) 115

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 1Є s.s. 31/05/1989, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 117, primo comma nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo".

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 1Є s.s. 31/05/1989, n. 22) come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1Є s.s. 14/06/1989, n. 24, non prevede piu' l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 118. (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti).

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Art. 119. (Valutazione delle circostanze di esclusione della pena)

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

CAPO IV

Della persona offesa dal reato

Art. 120. (Diritto di querela)

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermita' di mente, il diritto di querela e' esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi', in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volonta', espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 121. (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa e' minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela e' esercitato da un curatore speciale.

Art. 122. (Querela di uno fra piu' offesi)

Il reato commesso in danno di piu' persone e' punibile anche se la querela e' proposta da una soltanto di esse.

Art. 123. (Estensione della querela)

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 124. (Termine per proporre la querela. Rinuncia)

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

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Note:

Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere".

Art. 125. (Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante)

La rinuncia alla facolta' di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 126. (Estinzione del diritto di querela)

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 127. (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica).

Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela e' sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia.

Art. 128. (Termine per la richiesta di procedimento)

Quando la punibilita' di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorita', la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilita' di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Art. 129. (Irrevocabilita' ed estensione della richiesta)

La richiesta dell'Autorita' e' irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

Art. 130. (Istanza della persona offesa)

Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

Art. 131. (Reato complesso. Procedibilita' di ufficio)

Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

Nb: L'art. 131 bis è nel Titolo successivo sotto il Capo I

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