Articolo 331 del codice di procedura penale Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Articolo 331 del codice di procedura penale

 

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

 

Testo della norma

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.

2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

 

Collocazione

Codice di procedura penale – Libro Quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare – Titolo II – Notizia di reato (artt. 330-335)

 

Contenuto e applicazione

Se il privato cittadino ha una mera facoltà (salvo determinati casi specifici) di denunciare un reato di cui abbia avuto notizia all’autorità giudiziaria, sui soggetti che rivestono qualifiche pubbliche (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) incombe invece l’obbligo della denuncia, relativamente ai reati perseguibili d’ufficio di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa, rispettivamente, delle loro funzioni o del loro servizio.

Salvo che non si tratti di reati punibili a querela della persona offesa, il mancato esercizio di tale obbligo, e cioè l’omissione di denuncia, fa scattare conseguenze penali, anche aggravate qualora si tratti di delitti contro la personalità dello Stato (ex art. 363 c.p.p.).

Affinchè sorga l’obbligo suddetto, la cui ratio è quella di consentire all’autorità giudiziaria di promuovere l’azione penale, è necessario che la conoscenza del fatto criminoso avvenga nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio e quindi  “in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate” (Cass. n. 8937/2015; Cass. n. 26081/2008) e comunque “in dipendenza dell’attività svolta” (Pret. Ragusa, 7.10.1996). Se però il pubblico ufficiale o incaricato d ipubblico servizio “abbia notizia del reato in situazioni differenti, l’obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi cittadino” (Cass. n. 3534/2008).

La notizia di reato può essere acquisita anche in modo indiretto, ossia non basato sulla percezione immediata del fatto ma derivante da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti. Secondo la giurisprudenza, anche una denuncia contenuta in uno scritto anonimo, pur se non può essere utilizzata probatoriamente, può e deve, in virtù del principio di obbligatorietà dell’azione penale “costituire spunti per l’investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una valida notizia criminis” (Cass. n. 4329/2008). Allo stesso modo una “denuncia irrituale”, considerata perciò alla stregua di una denuncia anonima, anche se scritto di per sé inutilizzabile, è tuttavia “idonea a stimolare l'attività del p.m. o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una notitia criminis suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali” (Cass. n. 25932/2008).

Perché possa sorgere l’obbligo di comunicazione è sufficiente che il pubblico ufficiale ravvisi nel fatto il fumus di un reato.

Ciò che conta, in sostanza, è la conoscenza di un fatto storico, il quale, delineato nei suoi elementi essenziali, sulla base delle nozioni proprie del soggetto qualificato, integri, anche secondo una valutazione approssimativa, gli estremi di un reato, mentre non compete al soggetto qualificato venuto a conoscenza del fatto, il compito di decidere se lo stesso è punibile o meno o si riveli infondato: purché “presenti gli elementi essenziali di un reato” deve denunciarlo “non essendo indispensabile che la notizia di reato si riveli anche fondata nel successivo sviluppo procedimentale” (Cass. n. 8937/2015). Presupposto del concretizzarsi dell’obbligo di riferire è, dunque, “l’esistenza di una notizia di reato che, pur non necessitando la certezza o anche il dubbio circa l’esistenza dello stesso, deve essere riconducibile ad una fattispecie illecita – mentre - i giudizi di valore complementari al ‘fatto tipico’, vale a dire antigiuridicità e dolo, competono in via esclusiva all’autorità giudiziaria” (Cass. n. 12021/2014). Ciò non toglie che, laddove il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, di fronte alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, “disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una ‘notitia criminis’ e non di elementi di mero sospetto”, non è integrato il reato di cui all’art. 361 c.p. (Cass. n. 12021/2014; Cass. n. 37756/2014).

Allo stesso modo, l’obbligo sorge allorquando una pluralità di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio venga a conoscenza contemporaneamente (o in tempi diversi) della notizia di reato. Il dovere della denuncia grava autonomamente su ciascuno di loro, salva la facoltà concessa dal terzo comma della disposizione in esame, di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Quanto alla condotta punibile, l’omissione di denuncia si consuma anche con il semplice ritardo. Il secondo comma dell’art. 331 c.p.p. richiede, infatti, che la notizia venga trasmessa “senza ritardo”: criterio generico da intendersi verificato, integrando il delitto di omessa denuncia, allorquando la dilazione nella comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che sia, incida negativamente sulla pronta persecuzione del reato, non consentendo al pubblico ministero qualsiasi iniziativa a lui spettante (Cass. n. 14465/2011).

La denuncia va presentata direttamente all’autorità giudiziaria o, con effetto liberatorio, “ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne” (cfr. art. 361 c.p.), intendendosi per tale “oltre a quella di polizia giudiziaria, un’autorità che abbia col soggetto un rapporto in virtù del quale l’informativa ricevuta valga a farle assumere l’obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva”, come nel caso delle organizzazioni di tipo gerarchico, “che vincolano all’informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni” (Cass. n. 11597/1995).

 

Articoli e guide:

» Le notizie di reato

 

Giurisprudenza essenziale:

 

Cassazione penale, sentenza 13.1.2015, n. 8937

Integra il delitto di omessa denuncia previsto dall'art. 362 c.p. la condotta dell'incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, che presenti gli elementi essenziali di un reato, non essendo poi indispensabile che la notizia di reato si riveli anche fondata nel successivo sviluppo procedimentale.

 

Cassazione penale, sentenza 3.6.2014, n. 36635

La disposizione con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 331, comma 1, c.p.p., ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è impugnabile, trattandosi di provvedimento avente carattere puramente ordinatorio e non decisorio, la cui adozione non pregiudica posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede. (In motivazione, la suprema Corte ha escluso che l'ordine di trasmissione possa essere affetto da abnormità strutturale, essendo conseguente all'adempimento di un dovere derivante da una specifica previsione normativa, ovvero da abnormità funzionale, non determinando alcuna stasi o indebita regressione del processo).

 

Cassazione penale, sentenza 6.2.2014, n. 12021

Non integra il reato di cui all'art. 361 c.p. la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all'interno del proprio ufficio, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una "notitia criminis", e non di elementi di mero sospetto.

 

Cassazione penale, sentenza 4.4.2008, n. 26081

L'omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 361 c.p. si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l'eventuale commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia.

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