Articolo 55 del codice di procedura
penale
Funzioni della polizia giudiziaria
Testo della norma
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Collocazione
Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia giudiziaria (artt. 55-59)
Contenuto e applicazione
Posta dal
legislatore in apertura del titolo terzo, libro primo, del codice di procedura
penale, dedicato ai soggetti processuali,
al fine di sottolineare lo stretto legame tra le funzioni svolte dalla polizia
giudiziaria e l’accertamento della verità processuale, la norma ha carattere
programmatico e generale, mentre gli aspetti “dinamici” dell’attività della
p.g. sono rinviati al titolo IV del libro V (rubricato “attività ad iniziativa
della polizia giudiziaria”).
Il comma 1 dell’art.
55 ricalca, in particolare, la classica tripartizione
dei compiti, già disciplinati nel precedente codice Rocco, che si possono
sintetizzare in attività informativa,
investigativa e repressiva.
In ordine al
primo profilo, emerge innanzitutto l’acquisizione
delle notizie di reato, sia di iniziativa sia se provenienti da terzi (come
denunce, querele, istanze, referti), ma mentre in tale ultimo caso la fonte è
già tipizzata dal codice di rito, nel primo la fonte o il modo di acquisizione
dell’informazione per iniziativa della p.g. non sono qualificati, esigendo
pertanto verifiche ed indagini prima di assurgere a notitia criminis in senso tecnico.
In ordine all’attività investigativa, questa si sostanzia invece nell’acquisizione degli elementi di prova (a sostegno delle ipotesi di reato formulate) e nell’assicurare le fonti di prova. Secondo la giurisprudenza, dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p. emerge “il principio dell’atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria”, la quale, ha “il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest’ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l’individuazione di persone o di cose” (Cass. n. 2655/1997). Peraltro, in merito agli atti necessari per assicurare le fonti di prova, la p.g. ha il dovere di curare, ex art. 354 c.p.p., “che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero”. Nell’ambito di siffatta attività, pacificamente ad iniziativa della p.g. giacché prodromica al successivo intervento del pm, la polizia giudiziaria ha “un potere autonomo, sia prima che dopo l’intervento del magistrato”, incontrando, per la giurisprudenza, l’unico limite nel divieto di compiere “atti eventualmente in contrasto con le direttive del pm” (Cass. n. 6252/1994).
Infine, con riferimento
all’attività repressiva, essa è
finalizzata ad impedire che i reati “vengano portati a conseguenze ulteriori”.
In questo contesto, vengono in rilievo i poteri
di perquisizione e sequestro ex artt. 352 e 354 c.p.p. e soprattutto la misura cautelare del sequestro preventivo,
di cui al comma 3 bis dell’art. 321 c.p.p. che attribuisce - quando soltanto “nei
casi previsti dal codice di rito” (Cass. n. 9/1991), per situazioni di urgenza
non è possibile attendere il provvedimento del giudice - a ufficiali e agenti
della p.g. la facoltà di sequestrare il
corpo del reato e le cose allo stesso pertinenti, trasmettendo
successivamente il verbale di sequestro al pm, il quale valuterà se sussistono
o meno i presupposti per il mantenimento della misura cautelare, chiedendo in
caso positivo la convalida del sequestro.
Il comma 2 della norma in
esame rappresenta, invece, il corollario dei principi sanciti dall’art. 109 della Costituzione, in
forza del quale l’attività di indagine della p.g. è svolta per disposizione o delega dell’autorità giudiziaria, la cui ratio è quella di garantire l’autonoma
ed effettiva disponibilità dei mezzi di indagine consentendo al contempo l’attuazione
delle superiori esigenze della funzione di giustizia (cfr., in dottrina, Di
Nicola). Ne consegue che successivamente alla trasmissione della notizia di
reato al p.m., la polizia giudiziaria si
muove nel rispetto delle direttive impartite dallo stesso, compiendo gli
atti ad essa specificamente delegati e tutte le attività di indagine ritenute
necessarie nell’ambito delle medesime direttive, conservando tuttavia un
margine di autonoma operatività limitata
dal solo divieto di compiere atti eventualmente in contrasto con le
indicazioni e le deleghe ricevute (cfr. Cass. n. 12393/2000).
Il terzo comma dell’art 55 c.p.p. prevede, infine,
che le funzioni attribuite alla p.g. possano essere svolte da chiunque rivesta la funzione di ufficiale o agente della
polizia giudiziaria, come individuati nel successivo art. 57.
Articoli e guide:
» Le indagini della polizia giudiziaria
Giurisprudenza essenziale:
Cassazione
penale, sentenza 30/1/2015 n. 7930
L'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare, ex art. 114 disp. att.
c.p.p., l'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia
sussiste soltanto nel caso in cui si proceda al compimento di uno degli atti
indicati dall'art. 356 c.p.p., ossia nelle tassative ipotesi delle
perquisizioni, degli accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone e
conseguente sequestro e dell'immediata apertura del plico autorizzata dal p.m. escluso
ogni altro atto.
Cassazione
penale, sentenza 6/6/2014 n. 38721
In caso di
sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il
termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del
decreto di convalida all'interessato ovvero, in caso di mancata notificazione,
dalla data in cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di
convalida, mentre nessun rilievo riveste l'eventuale notifica al difensore, nei
cui confronti non sussiste alcun obbligo di notifica.
Cassazione
penale, sentenza 25/3/2014 n. 19553
È inammissibile
il motivo di ricorso per cassazione con il quale si eccepisce la
inutilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria, per decorrenza del termine di
durata delle indagini preliminari, senza, tuttavia, individuare con precisione
l'atto specifico, in esse contenuto, asseritamente inutilizzabile, non
spettando alla Corte, in mancanza di specifiche deduzioni, di verificare se
esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento
che, non apparendo manifeste, implichino la ricerca di evidenze processuali o
di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare
adeguatamente.
Cassazione
penale, sentenza 16/10/2013 n. 45910
L'annullamento,
su ricorso del p.m., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto
senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una
fase ormai definitivamente esaurita, è finalizzato esclusivamente alla
definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria.
(Fattispecie in cui la Corte, riconoscendo la legittimità dell'operato della polizia, ha inserito in dispositivo la formula
aggiuntiva "perché l'arresto è stato eseguito legittimamente").
Cassazione
penale, sentenza 12/1/2012 n. 4356
Non è abnorme il
provvedimento con cui il g.i.p., rilevata, in sede di interrogatorio di
garanzia, la violazione da parte della polizia giudiziaria delle disposizioni in materia di
adempimenti esecutivi dell'ordinanza di custodia cautelare (art. 293 c.p.p.),
disponga la trasmissione degli atti al p.m. per la rinnovazione dell'ordinanza
"de libertate".
Cassazione
penale, sentenza 15/12/2010 n. 4176
È legittimo
l'atto di acquisizione da parte della polizia giudiziaria di
una scheda telefonica spontaneamente consegnata dall'imputato anche se
effettuata in assenza del suo legale, trattandosi di atto d'indagine atipico
posto in essere nell'esercizio dei poteri alla stessa riconosciuti dagli art. 55
e 348 c.p.p. e per il cui compimento non è richiesta l'assistenza del
difensore.
Cassazione
penale, sentenza 14/5/2009 n. 26916
Rientra tra i poteri del
p.m. la qualificazione come probatorio o preventivo del sequestro eseguito di
urgenza dalla polizia giudiziaria.
Cassazione
penale, sentenza 10/8/2000 n. 12393
Nella disciplina
prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto
per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa dopo la
trasmissione della notizia di reato al p.m. ma soltanto un divieto di compiere
atti in contrasto con le direttive del p.m., dopo il cui intervento la polizia
giudiziaria deve non soltanto compiere gli atti ad essa specificamente delegati
bensì anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito
delle direttive impartite.