Articolo 629 del codice di procedura penale - Condanne soggette a revisione

Testo dell'Art. 629 Condanne soggette a revisione.

1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna ((o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, )) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta.

Collocazione: 
» Codice di procedura penale
» Libro Nono – Impugnazioni – Titolo IV – Revisione (artt. 629-647)

Guide legali:
» La revisione nel processo penale  

Contenuto e applicazione

La norma disciplina l’istituto della revisione, cui il codice di procedura penale dedica l’intero titolo IV (del libro nono) dall’art. 629 all’art. 647, ossia il mezzo straordinario di impugnazione previsto dal legislatore, in un’ottica di favor rei, per incidere sull’irrevocabilità del giudicato penale.

La disposizione codicistica prevede espressamente che è suscettibile di revisione il giudicato penale non impugnabile con i mezzi ordinari e, dunque, le sentenze e i decreti penali di condanna, nonché a seguito della novella legislativa di cui all’art. 3 della l. n. 134/2003, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444, comma 2.

Presupposto indefettibile della revisione è l’irrevocabilità del giudicato, con la conseguenza che fin quando l’intera decisione non sia divenuta definitiva, la sentenza non può ritenersi irrevocabile e non può essere assoggettata all’istituto previsto dall’art. 629 c.p.p. (Cass. Pen. n. 40941/2013).

La revisione può essere richiesta soltanto, secondo il successivo art. 630: 

- se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale (cfr. Cass. n. 19586/2010), escludendo che nella nozione di altra sentenza penale irrevocabile possa rientrare la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. (Cass. n. 29275/2010); 

- se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3 ovvero una delle questioni previste dall'art. 479; 

- se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631, intendendo per prove nuove non soltanto quelle sopravvenute, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero non valutate, purchè non dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Cass. Pen., SS.UU., n. 624/2002; Cass. Pen. n. 22061/2010); 

- se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato (Cass. Pen. n. 40169/2009).

Dei soggetti legittimati alla richiesta si occupa l’art. 632 c.p.p., secondo il quale possono richiedere la revisione, personalmente o a mezzo procuratore speciale: il condannato, un suo prossimo congiunto o il tutore; l’erede o un suo prossimo congiunto se il condannato è deceduto; il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza passata in giudicato (anche congiuntamente agli altri soggetti).

Il giudice competente a decidere è la Corte d'appello individuata sulla base dell'art. 11 c.p.p. Quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629, 630 c.p.p., o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 c.p.p., ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte d'appello competente, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità (Cass., SS.UU., n. 624/2002). 


Giurisprudenza essenziale:

Cassazione civile, sentenza 14/08/2014 n. 17966

In materia di responsabilità civile dei magistrati, é infondata l'azione intrapresa ex legge 117/1988 per richiedere dopo l'accoglimento della domanda di revisione ex art. 629 c.p.p. e dell'annullamento della sentenza di condanna, l'accertamento di una colpa grave del giudice di merito nel valutare la responsabilità penale se la condanna a suo carico, risulti essere stata confermata dal giudice di legittimità. In tale ipotesi infatti il pregiudizio lamentato dall'attore trova il suo fatto costitutivo proprio nella decisione finale e non in quella del giudice d'appello. 

Cassazione penale, sentenza 19/09/2013, n. 40941 (in Resp. Civ. e Previdenza 2013, 6, 2068) 

Fino a quando l'intera decisione non sia divenuta definitiva, la sentenza non può ritenersi irrevocabile, con la conseguenza che non può essere assoggettata all'istituto previsto dall'art. 629 c.p.p.

Cassazione penale, sentenza 24/11/2009, n. 10167

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l'istanza di revisione, perché fondata su prove preesistenti che erano nella disponibilità della parte, ritenendo che l'adesione all'accordo per l'applicazione della pena implichi la rinuncia a sottoporle alla cognizione del giudice, in quanto, e da un lato, le prove nuove rilevanti, ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., sono, non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente; dall'altro, l'istituto della revisione è applicabile anche alla sentenza di applicazione della pena, in virtù della nuova formulazione dell'art. 629 c.p.p., introdotta con l'art. 3, comma 1, l. n. 134 del 2003 e, sia pure nell'ambito della peculiarità delle valutazioni e dei limiti che ne caratterizzano la motivazione, il giudice, quantomeno ai fini di accertare o escludere l'esistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza ex art. 129, comma 2,c.p.p., deve tener conto di tutti gli elementi emergenti dagli atti.

Corte Cost., sentenza 30/04/2008,  n. 129 (in Riv. dir. internaz. 2008, 3, 881) 

Il principio di presunzione di non colpevolezza non ha di per sé a che vedere con i rimedi straordinari destinati a purgare gli eventuali errori “in procedendo” e “in iudicando”. Inoltre tale principio, enunciato nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani, è una norma che, in quanto pattizia, aula dal campo di applicazione dell'art. 10, comma 1, Cost. La revisione del giudicato penale disciplinata dagli artt. 629 e seguenti c.p.p. non spiega di per sé effetti «invalidanti» sul materiale di prova raccolto nel precedente non potrebbe quindi condurre ad una rimozione degli atti ai quali si riferiscono le violazioni riscontrate nel giudizio dalla Corte europea dei diritti umani.

Cassazione penale, sentenza 18/01/2006, n. 7205

In tema di revisione, è legittima la decisione con cui il giudice di appello ravvisi la sussistenza dell'inconciliabilità tra giudicati nella sentenza di applicazione della pena (inclusa, ex art. 2 l. n. 134 del 2003, nell'ambito di operatività dell'art. 629 c.p.p., quale provvedimento suscettibile di revisione) per il reato di false comunicazione sociali, sub specie di concorso per omissione del controllo di competenza, in qualità di presidente del collegio sindacale di una ditta fallita, e la sentenza irrevocabile di assoluzione di altri soggetti, componenti dello stesso collegio sindacale, per essere stata accertata l'insussistenza del fatto oggettivo della falsità. (Fattispecie in cui la pronuncia di revisione indica quali fatti inconciliabili l'insanabile conflitto tra la relazione di segno accusatorio del curatore fallimentare e le risultanze oggettive o documentali di segno totalmente opposto acquisite nel giudizio definito nei confronti dei sindaci, così da rendere adeguatamente conto di una inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non già in termini di contradditorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni ma in riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si sono fondate le due decisioni).

Cassazione penale, sentenza 04/03/2004, n. 28192 (in Riv. it. dir. e proc. pen. 2004, 668) 

La modifica dell'art. 629 c.p.p., che rende suscettibili di revisione le sentenze emanate ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p., non comporta la necessità di motivare la responsabilità del condannato dal momento che il legislatore ha dimostrato mediante l'uso nell'art. 629 c.p.p. di quella "o" alternativa e disgiuntiva, di avere ben presente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è di condanna, bensì, come si legge nell'art. 1 bis dell'art. 445 (significativamente introdotto con lo stesso art. 2 1. n. 134 del 2003) "equiparata ad una sentenza di condanna". Tale rilievo rende evidente la infondatezza della q.l.c. proposta per carenza di motivazione sulla responsabilità del condannato e dimostra che per la motivazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è sufficiente la valutazione degli elementi indicati nel comma 2 di tale norma senza che sia ravvisabile alcun contrasto con l'obbligo di motivazione sancito dagli art. 125 comma 3 e 111 comma 6 cost.

Cassazione penale, sentenza 05/10/2005, n. 43854 (in Dir. e giust. 2006, 4, 87) 

L'esistenza di un provvedimento con il quale il competente giudice dichiari inammissibile l'istanza di revisione, non impedisce che, per il medesimo fatto e, ovviamente, a carico di altre persone, venga emesso provvedimento cautelare, attesa la diversa finalità e la differente struttura tra il giudizio di cui all'art. 629 c.p.p. e seguenti e la procedura preordinata alla emissione di misura cautelare personale, essendo il primo destinato a ribaltare l'esito di una sentenza definitiva (e dunque a valutare se i nuovi elementi siano, di per sè e nel complessivo quadro probatorio, significativi, e quindi risolutivi) ed essendo la seconda volta ad accertare se esistano indizi di tale spessore da giustificare la assunzione di un provvedimento restrittivo (o interdittivo) nei confronti dell'indagato.

Cassazione penale, sentenza 15/01/2004, n. 5738 (in Cass. pen. 2004, 3772) 

La confisca antimafia definitiva con devoluzione del bene ad altro soggetto è irreversibile e non sono applicabili nè la revisione ai sensi dell'art. 629 c.p.p., nè la revoca ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. 27 dicembre 1956 n. 1423, nè quella ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

Cassazione penale, sentenza 28/04/1999, n. 1554

Ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità.

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