Dibattimento

Codice di procedura penale (Indice)  
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Titolo II
DIBATTIMENTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 470.

Disciplina dell'udienza

1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero.

2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che da' immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

Art. 471.

Pubblicita' dell'udienza

1. L'udienza e' pubblica a pena di nullita'.

2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, e' fatta allontanare non appena la sua presenza non e' piu' necessaria.

4. Non e' consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, ne' di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attivita' processuali.

5. Per ragioni di ordine, il presidente puo' disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalita'.

Art. 472.

Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere al buon costume ovvero, se vi e' richiesta dell'autorita' competente, quando la pubblicita' puo' comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7. (253) (260) (263) (267) (270) (275)

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato e' assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando e' necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puo' chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa e' minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualita' della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice puo' disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

Art. 473.

Ordine di procedere a porte chiuse

1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza e' revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 472 comma 3, il giudice puo' consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.

Art. 474.

Assistenza dell'imputato all'udienza

1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. E' comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza e' revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

Art. 475.

Allontanamento coattivo dell'imputato

1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, e' allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.

2. L'imputato allontanato si considera presente ed e' rappresentato dal difensore.

3. L'imputato allontanato puo' essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice puo' disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.

Art. 476.

Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero

procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi

consentiti.

2. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

Art. 477.

Durata e organizzazione del dibattimento

1. Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere.

2. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

3. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

Art. 478.

Questioni incidentali

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 491.

Art. 479.

Questioni civili o amministrative

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessita', per la quale sia gia' in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, puo' disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

2. La sospensione e' disposta con ordinanza, contro la quale puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, puo' revocare l'ordinanza di sospensione.

Art. 480.

Verbale di udienza

1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;

b) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza e' inserito nel fascicolo per il dibattimento.

Art. 481.

Contenuto del verbale

1. Il verbale descrive le attivita' svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

Art. 482.

Diritto delle parti in ordine alla documentazione

1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purche' non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il presidente puo' disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedelta' e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonche' sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.

Art. 483.

Sottoscrizione e trascrizione del verbale

1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e' presentato al presidente per l'apposizione del visto.

1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

Capo II
ATTI INTRODUTTIVI

Art. 484.

Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonche', nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

Art. 485.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

Art. 486.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

Art. 487.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

Art. 488.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

Art. 489

Rimedi per l'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare.

1. Se vi e' la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato e' stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.

2. La nullita' prevista dal comma 1 e' sanata se non e' eccepita dall'imputato che e' comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilita' dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facolta' dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.

2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare la facolta' dalla quale e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto.

Art. 490.

Accompagnamento coattivo dell'imputato assente 215


1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. 215

Art. 491.

Questioni preliminari

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullita' indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso. 5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

Art. 492.

Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attivita' indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L'ausiliario che assiste il giudice da' lettura dell'imputazione.

Art. 493.

(Richieste di prova)

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilita' ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.

2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

Art. 493-bis

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 (270) (275)

Art. 494.

Dichiarazioni spontanee dell'imputato

1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha facolta' di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purche' esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.

2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.

Art. 495.

Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis .Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse.

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo' rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno gia' reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame puo' essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

Capo III
ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

Art. 496.

Ordine e modalita' dell'assunzione delle prove

1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice puo' disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

Art. 497.

Atti preliminari all'esame dei testimoni


1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita'. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresi' il testimone delle responsabilita' previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalita'.

2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonche' le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita', indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime.

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 e' prescritta a pena di nullita'.

Art. 498.

Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita' del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame. (85)

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. (140)

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalita' protette.

Art. 499.

Regole per l'esame testimoniale

1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerita' delle risposte.

3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone puo' essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

Art. 500.

(Contestazioni nell'esame testimoniale).

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilita' del teste.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita', affinche' non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che puo' fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita'.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

Art. 501.

Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.

1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonche' le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

Art. 502.

Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. In caso di assoluta impossibilita' di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, puo' disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne e' fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

Art. 503.

Esame delle parti private

1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame puo' rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia gia' deposto.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 2 .

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di

assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.

Art. 504.

Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalita'.

Art. 505.

Facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresi' chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti.

Art. 506.

Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, puo' indicare alle parti temi di prova nuovi o piu' ampi, utili per la completezza dell'esame.

2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.

Art. 507.

Ammissione di nuove prove

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.

1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

Art. 508.

Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non e' possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se e' necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed e' esaminato a norma dell'articolo 501.

Art. 509.

Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

Art. 510.

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale sono indicate le generalita' dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed e' fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonche' le risposte delle persone esaminate.

2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonche' gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis e' disposta solo se richiesta dalle parti.

Art. 511.

Letture consentite

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni e' disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale e' disposta solo dopo l'esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza e' consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilita'.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, puo' indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice e' vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, e' attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.

Art. 511-bis.

(Lettura di verbali di prove di altri procedimenti).

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.

Art. 512.

Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione. (276)

1-bis. E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.

Art. 512-bis.

(Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero).

1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.

Art. 513.

(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).


1. Il giudice, se l'imputato e' assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. 215

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1 il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. (96)

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.

Art. 514.

(Letture vietate ).

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non puo' essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita' compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5.

Art. 515.

Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui e' stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

Capo IV
NUOVE CONTESTAZIONI

Art. 516.

Modifica della imputazione

1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. (56) (67)

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sula composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. (90) (90a)

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.

(175) (210)(250)(271)

Art. 517.

Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento


1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'artitolo 516, commi 1-bis e 1-ter.

(65) (67) (175) (190) (213) (232) (259) (265)

Art. 518.

Fatto nuovo risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, puo' autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi e' consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

Art. 519.

Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' di richiedere l'ammissione di nuove prove.

2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo', a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove.

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

Art. 520.

Nuove contestazioni all'imputato non presente


1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato che non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove.

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

Art. 521.

Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla congizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica . . . . (90)(90a)

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto e' diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

Art. 521-bis.

(Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni).

1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.(90)(90a)

Art. 522.

Nullita' della sentenza per difetto di contestazione

1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo e' causa di nullita'.

2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti e' nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

Capo V
DISCUSSIONE FINALE

Art. 523.

Svolgimento della discussione

1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni , anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis .

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullita', la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non puo' essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessita'. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.

Art. 524.

Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Atti preliminari
al dibattimento
Sentenza