Nullita'
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Titolo VII
NULLITA'
Tassativa'
1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento e' causa di nullita' soltanto nei casi previsti dalla legge.
Vedi anche:
Nullita' degli atti nel procedimento penale
Nullita' di ordine generale
1. E' sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonche' la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Nullita' assolute
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne e' obbligatoria la presenza.
2. Sono altresi' insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Regime delle altre nullita' di ordine generale
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullita' previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu' essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Nullita' relative
1. Le nullita' diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullita' concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullita' concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullita' devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
3. Le nullita' concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullita' eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullita' verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
Deducibilita' delle nullita'
1. Le nullita' previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullita' di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se cio' non e' possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullita' deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullita' sono stabiliti a pena di decadenza.
Sanatorie generali delle nullita'
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.
Sanatoria delle nullita' delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
1. La nullita' di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni e' sanata se la parte interessata e' comparsa o ha rinunciato a comparire.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata
dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un
termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
3. Quando la nullita' riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non puo' essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.
Effetti della dichiarazione di nullita'
1. La nullita' di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullita' di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullita' per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullita' comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui e' stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullita' concernenti le prove.
Inosservanza di norme tributarie
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto ne' impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.