Rogatorie internazionali

Codice di procedura penale (Indice)  
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Titolo III
ROGATORIE INTERNAZIONALI
Capo I
ROGATORIE DALL'ESTERO

Art. 723.

(Poteri del Ministro della giustizia).

1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.

3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato altresi' in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro della giustizia non da' altresi' corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facolta' di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata. Il Ministro ha altresi' facolta' di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non da' idonee garanzie di reciprocita'.

7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne da' comunicazione alle autorita' giudiziarie interessate.

Art. 724.

(Procedimento di esecuzione).

1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attivita' di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta.

2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorita' straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attivita' che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.

3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica da' senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti all'esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa.

5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.

6. Quando e' previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e' negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

8. L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria e' sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

Art. 725.

(Esecuzione delle rogatorie).

1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2. Si applica l'articolo 370, comma 3.

3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia.

4. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.

Art. 726.

Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorita' giudiziaria straniera, e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.

Art. 726-bis.

(Notifica diretta all'interessato).

1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

Art. 726-ter.

(Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera).

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato e' presentata da un'autorita' amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.

Art. 726-quater.

(Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute).


1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza.

2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non puo' comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto.

3. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.

4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se:

a) la persona detenuta non vi acconsente;

b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione.

5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che:

a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorita' giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.

Art. 726-quinquies.

(Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva).


1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso.

3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano le modalita' dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.

4. Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice.

5. L'autorita' giudiziaria provvede all'identificazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.

6. L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita' richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorita' nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

7. Al termine delle operazioni e' redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identita' della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorita' giudiziaria procedente, e' trasmesso all'autorita' richiedente.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

Art. 726-sexies.

(Audizione mediante teleconferenza).


1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.

Capo II
ROGATORIE ALL'ESTERO

Art. 727.

(Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere).

1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi puo' disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.

4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non e' stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza e' stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita' straniera.

6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.

7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorita' giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2.

8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorita' giudiziaria indica all'autorita' dello Stato estero le modalita' e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilita' degli atti richiesti.

Art. 728.

(Immunita' temporanea della persona citata).

1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 729.

(Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria).

1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta di assistenza con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita' e' prevista dalla legge.

3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.

Art. 729-bis.

(Acquisizione di atti e informazioni da autorita' straniere).

1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato puo' essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.

2. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.

Art. 729-ter.

(Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute).

1. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova.

2. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza indicato dall'autorita' dello Stato richiesto.

3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano.

4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non ne chieda la liberazione.

5. Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto che la persona trasferita non puo' essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l'immunita' cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 729-quater.

(Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva).

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.

3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' straniera competente concordano le modalita' della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza.

4. L'autorita' giudiziaria richiede all'autorita' straniera di identificare la persona da sentire o di cui e' chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio.

5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.

6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario.

7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento a distanza.

Art. 729-quinquies.

(Squadre investigative comuni).

1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro della giustizia.

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