Beni comuni necessari
Le parti dell'edificio necessarie all'uso comune. Guida alla norma contenuta nell'art. 1117 n. 1 del codice civile
Tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune
Con questa formula di chiusura, come già detto, si è inteso dare un respiro più ampio alla norma contenuta nell’art. 1117 c.c. n. 1, permettendo, così, all’interprete di valutare di volta in volta la condominialità dei beni. Requisito indispensabile è la necessità del bene all’uso comune.
Così in questo contesto è possibile considerare i sottoscala, i pianerottoli, in determinati casi i sottotetti, vale a dire tutte quelle parti non espressamente citate ma funzionalmente legate ad altri beni comuni eppur tuttavia non ricomprendibili in quegli stessi beni. Vedremo che anche i successivi punti 2 e 3 dell’art. 1117 c.c. utilizzano simili forme di chiusura della norma.
Indice della guida al condominio