Si parla di effetti del contratto in riferimento alle vicende che scaturiscono da esso e che si producono nella sfera giuridico-patrimoniale delle parti coinvolte. Si tratta di conseguenze in genere volute dalle parti stesse, ma che a volte subiscono un'integrazione derivante dalla legge o da altre fonti, come possono essere la buona fede, l'equità e la consuetudine; in questo caso si parla infatti effetti integrativi e questi ultimi possono aversi in via suppletiva, se intervengono cioè per colmare eventuali lacune nelle disposizioni contrattuali, o in via coattiva, se imposte dalla legge.
Il contratto produce i suoi effetti solo nei confronti delle parti che lo hanno sottoscritto, ma a questa regola generale si ha altresì una deroga che è rappresentata dal c.d. contratto a favore di terzo, nel quale si attribuisce un diritto di credito a favore di un terzo beneficiario da esercitare nei confronti del promittente, che è una delle parti del contratto stesso insieme allo stipulante.
Quanto alla tipologia di effetti, si distinguono inoltre effetti reali ed effetti obbligatori: i primi comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali o di altro tipo, mentre i secondi determinano la costituzione di un rapporto obbligatorio tra le parti.