L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su cosa altrui monto diffuso negli anni passati e che riguarda per lo più gli appezzamenti di terreno molto vasti. Si tratta della facoltà riconosciuta all'enfiteuta, che ne è il titolare, di godere pienamente del fondo e di miglioralo, dietro pagamento di un canone annuo al relativo proprietario (concedente). Il canone può essere rappresentato sia da una somma di denaro che da una quantità di derrate ottenute con la coltivazione del fondo stesso.
Il pagamento del canone e l'obbligo di miglioramento del bene immobile rappresentano gli elementi essenziali della fattispecie e il venir meno a tali obblighi da parte dell'enfiteuta comporta l'estinzione del diritto.
Di contro invece, l'enfiteuta può acquistare la proprietà attraverso il diritto di affrancazione, che comporta il pagamento di una somma di denaro pari a quindici volte l'ammontare del canone annuo versato come corrispettivo del godimento del fondo. La decisione circa l'esercizio dell'affrancazione spetta soltanto all'enfiteuta; ne consegue che il concedente non può né obbligarlo ad acquisire la proprietà e né può a sua volta rifiutarsi nel caso in cui l'affrancazione dovesse essere proposta.