Si parla di inabilitazione in riferimento alla condizione di un soggetto maggiorenne che non è in grado di curare autonomamente i propri interessi; questa ricorre quando sussiste uno stato di infermità mentale, meno grave rispetto all'interdizione ma comunque in grado di escluderne parzialmente la capacità di agire, quando si tratta di un soggetto dedito all'abuso di alcol o droghe, un soggetto prodigo o sordomuto/ceco dalla nascita.
Colui che è dichiarato inabilitato è equiparato al minore emancipato e riceve l'affiancamento di un curatore che interviene nel compimento e nella gestione di atti rientranti nella fascia della straordinaria amministrazione, lasciando all'inabilitato stesso la cura dei suoi interessi di ordinaria amministrazione.