Leonino è il patto volto all'esclusione di uno o più soci dalla partecipazione alle perdite o alla ripartizione degli utili di una società. Questa circostanza è espressamente vietata dall'art. 2265 c.c., la cui ratio sta appunto nel fatto che con i patti leonini viene meno il fondamento della società stessa, ovverosia la spartizione degli utili, che ne rappresenta anche la causa tipica del relativo contratto.
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