Con tale termine si vuole identificare sia il momento in cui ha inizio la pendenza della lite, con effetto nei confronti delle parti e del giudice, che la circostanza che si viene a creare quando due azioni identiche sotto il profilo degli elementi si trovano ad essere oggetto di trattazione dinnanzi a due giudici diversi.
In quest'ultimo caso, si tratta di azioni che devono avere parti della stessa identità, medesimo petitum e medesima causa petendi. Pertanto, in questo caso è necessario che il giudice adito successivamente è tenuto a dichiarare anche d'ufficio una sentenza di litispendenza e disporre quindi la cancellazione della causa dal ruolo (art. 39 c.p.c.); la ratio di ciò sta nel fatto che con tale istituto si vuole evitare la decisione simultanea sulla medesima fattispecie sia per ragioni di economia processuale che per la necessità di evitare il contrasto tra giudicati.