Questa espressione indica l'istituto della gestione di affari altrui, che ricorre quando qualcuno provvede all'adempimento di un'obbligazione a carico di altri, in modo spontaneo e consapevole. Elemento principale della gestione è l'assenza di sollecito e né di alcun incarico da parte del reale debitore nei confronti del gestore, il quale sarà tenuto all'obbligazione fino al suo termine; al contempo però, la parte del contratto nei cui confronti viene effettuata la gestione sarà tenuta a rimborsare il gestore delle spese da questo sostenute per l'adempimento.
I presupposti per l'applicazione dell'istituto sono:
- l'inizio utile dell'affare
- assenza di volontà contraria del dominus negotii
- la consapevolezza del gestore circa l'altruità dell'obbligazione
- la capacità d'agire del gestore
- la liceità dell'affare.